Introduzione
In base alla norma tecnica CEI 11-27, prima di poter eseguire qualsiasi lavoro elettrico è necessario nominare due figure di riferimento: il Responsabile dell’Impianto e il Preposto ai Lavori.
In questo articolo tratteremo del Responsabile dell’Impianto.
Tutte le considerazioni esposte mirano a fornire delle considerazioni sulle varie responsabilità che sono in carico al Responsabile dell’Impianto, fermo restando che la norma prevede la possibilità di ripartire tale ruolo su più persone, a condizione che tale ripartizione non crei ambiguità o incomprensioni.
E’ comunque necessario, per applicazioni professionali, che si faccia riferimento direttamente al testo originale della CEI 11-27.
Applicabilità all'impresa individuale del D.Lgs. 231/01
Il 20 aprile 2011, con la sentenza n. 15657, la Corte di Cassazione (sezione III penale) ha ritenuta fondata l'ipotesi di applicabilità all'impresa individuale delle disposizioni del D.Lgs. 231/01. Ha inoltre indicato le modalità per cui tale affermazione è stata ritenuta corretta in quanto ha operato sulla base dell'appartenenza alla generale categoria degli enti forniti di personalità giuridica nonché di società e associazioni (anche prive di personalità giuridica), ritenendo di fatto valida l'assimilabilità dell'impresa individuale alla persona giuridica.
In poche parole, la Suprema Corte ha indicato che un'impresa individuale può ricadere nel concetto di "ente assimilabile a persona giuridica" ed essere quindi perseguita anche con i dispositivi del D.Lgs. 231/01.
La guida all'iscrizione nel registro dei grandi impianti
Sul sito del GSE è stata pubblicata la Guida per l'iscrizione al registro dei grandi impianti fotovoltaici (copia locale). Nella Guida sono definite anche i criteri di formazione delle graduatorie, ai sensi dell'art. 8 comma 9 del DM 05 maggio 2011 (Quarto Conto Energia).
Ai sensi del quarto conto energia vengono considerati "grandi impianti" tutti quelli con potenza superiore al MW (se posti su edifici), e tutti gli altri impianti (ossia quelli non su edifici) non operanti in regime di scambio sul posto, con l'esclusione degli impianti di qualunque potenza realizzati su edifici e aree delle Pubblica Amministrazione.

