Il 9 giugno 2011, con la Delibera ARG/elt 72/11, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha abrogato il punto 2 della Delibera ARG/elt 184/08.
Il punto abrogato, relativo al conto scambio negli impianti fotovoltaici, recitava:
"il GSE, entro trenta giorni successivi al termine del trimestre in cui è avvenuta la stipula della convenzione per lo scambio sul posto eroga un contributo pari a 50 euro per ogni kW di potenza dell'impianto.
Il predetto contributo viene gradualmente riassorbito con i successivi acconti e conguagli previsti dal GSE in applicazione della deliberazione n. 74/08."
In pratica, il GSE, in assenza di dati più precisi, emetteva un primo acconto forfettario da recuperare poi nelle erogazioni successive.
In seguito, la deliberazione ARG/elt 226/10 aveva modificato il TISP al fine semplificare e razionalizzare i flussi informativi necessari per lo scambio sul posto, affermando che:
"il valore in acconto del contributo in conto scambio, è definito sulla base del conguaglio dell'anno o degli anni precedenti affinché il valore erogato in acconto sia, con buona probabilità, prossimo a quello atteso a conguaglio; transitoriamente, nell'attesa di disporre di dati sufficienti per l'applicazione della predetta modalità di calcolo dell'acconto, è possibile definire formule convenzionali che mediamente permettano di erogare un contributo in acconto prossimo a quello atteso a conguaglio."
Inoltre, le Regole Tecniche del TISP prevedono che il primo acconto per lo scambio sul posto, erogato a seguito della stipula della convenzione, sia determinato sulla base di:
- contributi unitari in conto scambio mediamente erogati dal GSE;
- potenza dell'impianto fotovoltaico;
- numero dei giorni in cui la convenzione risulta attiva nell'anno.
Queste modifiche hanno reso obsoleto il secondo punto della prima ARG/elt 184/08.
Per i dettagli si può far riferimento all'AEEG stessa.
I termini dell'accordo sono che il SISTRI entrerà in vigore:
- il 1 settembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano più di 500 dipendenti, per gli impianti di smaltimento, incenerimento, e simili e per i trasportatori autorizzati per trasporti annui superiori alle 3.000 tonnellate;
- il 1 ottobre 2011 produttori di rifiuti che abbiano da 250 a 500 dipendenti e "Comuni, Enti ed Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania";
- il 1 novembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 50 a 249 dipendenti;
- il 1 dicembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 10 a 49 dipendenti e i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui fino a 3.000 tonnellate;
- il 1 gennaio 2012 per produttori di rifiuti pericolosi che abbiano fino a 10 dipendenti.
Sono state inoltre previste delle procedure di salvaguardia nel caso si verifichino rallentamenti del sistema e una riduzione delle sanzioni nella prima fase dell'operatività del SISTRI.
Il bonus per tipologia o applicazione
Il quarto conto energia riconosce dei bonus sulla tariffa incentivante per gli impianti fotovoltaici.
Un primo bonus è legato all'uso efficiente dell'energia.
Un altro è invece relativo a delle tipologie o applicazioni particolari di impianti fotovoltaici.
Quest'ultimo bonus è definito all'art. 14 comma 1:
Art. 14 - Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici
1 La componente incentivante della tariffa individuata sulla base dell'allegato 5 è incrementata con le modalità di cui all'articolo 12, comma 3, e con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale:
a) del 5% per gli impianti fotovoltaici diversi da quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), qualora i medesimi impianti siano ubicati in zone classificate alla data di entrata in vigore del presente decreto dal pertinente strumento urbanistico come industriali, miniere, cave o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati come definiti dall'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

