Login

Tweet recenti ...

By A Web Design Company

goldgaterspp240x320I requisiti professionali del RSPP e degli ASPP

Il D.Lgs. 81/2008 all’articolo 32 “Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione” definisce i requisiti professionali necessari per diventare RSPP e ASPP.

Il primo requisito è il possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore (comma 2). In mancanza di tale titolo di studio, il comma 3 stabilisce che possono svolgere uno dei due ruoli coloro che dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003, previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dal comma 2.

Un secondo requisito è l’attestato di frequenza a specifici corsi di formazione che prevedano anche una verifica dell’apprendimento (comma 2).

Mentre questi requisiti sono comuni alle due figure di ASPP e RSPP, quest’ultimo ruolo prevede anche l’obbligo di frequenza, sempre con verifica dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi (che prevedano anche quelli connessi agli aspetti ergonomici e di stress lavoro-correlato), in materia di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative, di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

In particolare, il comma 2 stabilisce che devono essere rispettati i termini dell’accordo in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province Autonome n. 2407 sancito il 26 gennaio 2006 (e s.m.i.). In questo documento sono descritti nel dettaglio i vari livelli di formazione. Per chiarire alcuni aspetti sono state poi rilasciate, in data 5 ottobre 2006 (atto n. 2635), delle linee guida interpretative.

L’accordo e le linee guida interpretative definiscono tre “moduli” formativi: A, B e C.

Il modulo A è il corso base per RSPP e ASPP.

Il modulo B è di specializzazione ed è relativo ai rischi per macrosettore attività (in base alla classificazione ATECO). Anch’esso è comune a RSPP e ASPP.

Infine, il modulo C, specifico per il solo RSPP, è quello che tratta gli aspetti di prevenzione e protezione dei rischi (inclusi quelli di natura ergonomica e psico-sociale), di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

Il primo paragrafo del comma 2 dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08 recita “per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.”. Ciò significa moduli A e B. Un modulo A comune e uno o più moduli B secondo il settore specifico di attività.

Il modulo C è quello invece specificato, sempre all’art. 32 del D.Lgs. 81/08, comma 2: “Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo (moduli A e B, ndr), é necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.”

Esonero dai moduli A e B

Al comma 5 è specificato che i possessori di laurea L7, L8, L9, L17, L23 e LM26 di cui al DM MURST 16 marzo 2007 sono esonerati dai corsi di formazione di cui al comma 2 primo periodo. Stesso esonero vale per chi è in possesso di titolo di studio nelle classi 8, 9, 10 e 4 di cui al DM MURST 4 agosto 2000 o in classe 4 per il DM MURST 2 aprile 2001 o di titoli di studio equivalenti.

Cosa sono questi titoli di studio? Una tabella ci può aiutare.

DM MURST 16 marzo 2007

Codice

Descrizione

L7

Ingegneria civile e ambientale

L8

Ingegneria dell'informazione

L9

Ingegneria industriale

L17

Scienze dell'architettura

L23

Scienze e tecniche dell'edilizia

LM26

Ingegneria della sicurezza

 

DM MURST 4 agosto 2000

Classe

Descrizione

8

Ingegneria civile e ambientale

9

Ingegneria dell'informazione

10

Ingegneria industriale

4

Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile

 

DM MURST 2 aprile 2001

Classe

Descrizione

4

Professioni sanitarie della prevenzione

 

Con questa tabella è piuttosto facile dedurre che l’esonero dai moduli A e B vale solo per chi ha tale titolo di studio. Non vale per gli altri laureati. Come si può notare, alcune lauree sono triennali ed altre magistrali. Non è quindi chiaro se un dottore magistrale in Ingegneria Civile sia esonerato o meno. Un aiuto può venire dalle tabelle di equipollenza dei titoli di studio che chiariscono i legami tra le lauree del DM 270/04 e le classi del DM 509/99 o la considerazione che l’accesso a tali lauree magistrali è spesso legata al possesso di un titolo che è ritenuto esonerante dal D.Lgs. 81/08.

Non è chiaro invece come debbano intendersi i laureati vecchio ordinamento. La risposta è giunta nei primi mesi del 2009 dalla Direzione Generale per l’Universita presso il MIUR grazie ad una nota avente per oggetto “Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, art. 32 - Corrispondenza dei diplomi di laurea (DL) del vecchio ordinamento in Ingegneria ed Architettura ai titoli indicati al comma 5 ai fini dell’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo.

Nel documento, la DG del MIUR specifica che “Il Consiglio Universitario Nazionale, interpellato in merito alla corrispondenza tra i diplomi di laurea del vecchio ordinamento in Ingegneria ed in Architettura e le lauree di cui alle classi 4, 8, 9 e 10 previste dal D.M. 4.8.2000, ai fini dell’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo dell’art. 32 del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81 prescritti per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni, nell’adunanza dell’8 ottobre 2008 ha espresso un parere favorevole che il Ministero fa proprio.”. Quindi: ingegneri e architetti v.o. sono esonerati dai moduli A e B.

In sintesi: tutti devono seguire il modulo C ed effettuare la formazione periodica quinquennale. Gli esonerati lo sono solo dai moduli A e B.

Osservazioni

Se si analizzano i piani di studio dei vari corsi di laurea si rilevano numerose lacune relativamente al modulo B: essendo questo legato ai rischi specifici dell’attività, è difficile che in un corso di laurea si affrontino tutte le problematiche in merito e relativamente a tutti i macro settori.

Inoltre, come si può intuire, l’esonero è facoltativo, nel senso che il futuro RSPP può o meno avvalersene. Il nostro parere è, quindi, nell’ottica sia della tutela dell’altrui salute e sicurezza, sia al fine di una corretta professionalità, che un aspirante RSPP valuti oggettivamente le proprie cognizioni in tema di rischio sul settore (o sui settori) in cui andrà ad operare e decida, nel dubbio, di seguire comunque uno o più moduli B. Naturalmente nulla vieta di seguire anche il modulo A.

Conclusioni

Una maggiore chiarezza del legislatore sul tema dell’esonero dai moduli A e B, soprattutto in occasione delle recenti revisioni del D.Lgs. 81/08, avrebbe certamente giovato. Rimane comunque l’obbligo morale di seguire specifici moduli B quando, anche in possesso di titolo esonerante, il professionista ritenga di non essere sufficiente preparato su alcuni rischi legati al macrosettore di attività scelto.

Il modulo C, indispensabile per ottenere la qualifica di RSPP, deve sempre essere seguito. Analogamente, la formazione quinquennale non può essere evitata.

Logica dei Sistemi dell'ing. Luca Lezzerini è a vostra disposizione per consulenze in ambito salute e sicurezza sul lavoro. Se siete interessati ad avere informazioni, senza alcun impegno da parte vostra, potete contattarci liberamente.