Sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 20 maggio 2011 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 15 marzo 2011 "Determinazione per l'esercizio finanziario 2011, degli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le vittime di gravi infortuni sul lavoro".
Le modalita' di accesso ai benefici del Fondo sono definite in base al Decreto Ministeriale 19 novembre 2008.
Il testo è composto di un articolo unico:
Articolo unico
1. Ferme restando le procedure, i requisiti e le modalità di accesso ai benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro individuati con il decreto delMinistro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008 indicato in premessa, per gli eventi verificatesi tra il 1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 l'importo della prestazione di cui all'art. 1, comma 1 del medesimo decreto 19 novembre 2008 è determinato secondo le seguenti quattro tipologie:
| Tipologia | Numero dei superstiti | Importo per nucleo supersiti (euro) |
| A | 1 | 6.500,00 |
| B | 2 | 10.500,00 |
| C | 3 | 14.500,00 |
| D | più di 3 | 22.500,00 |
Le modalità, i requisiti e le procedure per l'accesso, come già detto, sono stabilite nel DM 19/11/2008 di cui riportiamo alcuni articoli a titolo esemplificativo:
Art. 2.
Familiari superstiti aventi diritto ai benefici a carico del Fondo
1. Ferme restando le condizioni previste dall'art. 85 del Testo Unico, il beneficio di cui all'art. 1, nell'importo complessivo ivi stabilito, spetta:
a) ai familiari superstiti del lavoratore deceduto, indicati all'art. 85, comma 1, punti 1) e 2), del Testo Unico;
b) in mancanza dei familiari superstiti di cui alla lettera a), aquelli indicati nei punti 3) e 4), del medesimo art. 85.
2. In caso di concorso di piu' aventi diritto, le quote sono divisetra i medesimi in parti uguali.
3. Nei confronti di coloro i quali abbiano presentato domanda diconcessione del beneficio ai sensi del decreto 2 luglio 2007 indicatoin premessa, i beneficiari sono individuati con riferimento alleprevisioni di cui all'art. 2 del medesimo decreto.
Art. 3.
Modalita' di accesso ai benefici ed erogazioni
1. Fermo restando il disposto di cui all'art. 5, il beneficio dicui all'art. 1, e' erogato, previa istanza, entro trenta giornidall'accertamento sommario dal quale risulti che il decesso siariconducibile ad infortunio sul lavoro.
2. L'istanza deve essere presentata, o inviata a mezzo raccomandatacon avviso di ricevimento, entro 40 giorni dalla data del decesso, dauno solo degli aventi diritto alle sedi competenti per territoriodell'Istituto presso cui il lavoratore deceduto era assicurato.
3. Nel caso di lavoratori non assicurati, le istanze devono essereinviate all'IPSEMA, per i superstiti dei lavoratori occupati nelsettore marittimo e aereo, o all'INAIL.
4. Unicamente per gli infortuni verificatisi antecedentemente alladata di pubblicazione del presente decreto e per i quali non siastata gia' trasmessa la relativa istanza, la medesima dovra' esserepresentata, con le stesse modalita' di cui al comma 1, entro 40 giorni dalla predetta data.
5. L'istanza deve essere formulata utilizzando la modulistica allegata al presente decreto.

