Indicazioni sulla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato
Il 17 novembre 2010, in un'apposita riunione della Commissione Consultiva Permanente per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, sono state approvate le linee guida necessarie per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, ai sensi degli artt. 6, comma 8, lettera m-quater, e 28, comma 1-bis, del D.Lgs. 81/2008, e s.m.i.. Le indicazioni per la valutazione del rischio suddetto sono state comunicate con un'apposita circolare.
Sulla base di tale circolare, i datori di lavoro (sia pubblici sia privati), gli operatori e i lavoratori possono fare riferimento a dei criteri ben definiti, indispensabili per una corretta valutazione del rischio, soprattutto in quanto la tematica del rischio da stress correlato al lavoro è una novità nel nostro ordinamento giuridico.
Si ricorda che il termine ultimo per la valutazione è il 31 dicembre 2010.
La circolare è stata accompagnata da una nota che riportiamo per esteso e che ne sintetizza il contenuto.
Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
E' stata firmata oggi dal Direttore generale della Tutela delle condizioni di lavoro la circolare, allegata al comunicato, relativa alla valutazione dello stress lavoro-correlato, in attuazione di quanto previsto dal Testo unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro. La circolare recepisce le indicazioni della Commissione consultiva istituita dallo stesso Testo unico. Il Testo unico, come modificato dal decreto legislativo. n. 106/2009, ribadisce e rafforza il principio in forza del quale la valutazione dei rischi da lavoro, obbligo del datore di lavoro pubblico e privato e attività pregiudiziale a qualsiasi intervento di tipo organizzativo e gestionale in azienda, deve comprendere "tutti i rischi" per la salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori; non solo, quindi, i fattori di rischio "tradizionali" (come, ad esempio, i rischi relativi all'uso di sostanze pericolose o di macchine), quanto anche rischi di tipo "immateriale", tra i quali, espressamente, quelli che riguardano lo stress lavoro-correlato, quale definito dall'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, recepito in Italia dalle parti sociali il 9 giugno 2008.
La affermazione di tale principio è stata accompagnata dalla previsione, introdotta dal decreto "correttivo" del 2009, che la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato avvenga tenendo conto delle indicazioni metodologiche fornite dalla Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro, organo tripartito presieduto dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali nel quale si trovano rappresentate le Amministrazioni centrali competenti in materia, le Regioni e la parti sociali. In anticipo rispetto al termine di legge (individuato, infine, nel 31 dicembre 2010), dopo ampia e articolata discussione sul tema, la Commissione consultiva ha approvato, alla riunione del 17 novembre, le indicazioni relative provvedendo, in tal modo, a fornire agli operatori indicazioni metodologiche necessarie a un corretto adempimento dell'obbligo di valutare il rischio da stress lavoro-correlato.
Nel rinviare, per una analisi approfondita, al documento allegato e disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, va rimarcato come esso persegua le seguenti linee di indirizzo:
- brevità e semplicità, in quanto destinato ad un utilizzo ampio e riferito a imprese non necessariamente munite di strutture di supporto in possesso di specifiche competenze sul tema;
- individuazione di una metodologia applicabile a ogni organizzazione di lavoro, indipendentemente dalla sua dimensione, e che permetta una prima ricognizione degli indicatori e dei fattori di rischio da stress lavoro-correlato;
- applicazione di tale metodologia, in ottemperanza al dettato del Testo unico, a "gruppi di lavoratori" esposti, in maniera omogenea, allo stress lavoro-correlato e non al "singolo" lavoratore, il quale potrebbe avere una sua peculiare percezione delle condizioni di lavoro;
- individuazione di una metodologia di maggiore complessità rispetto alla prima ma eventuale, destinata ad essere necessariamente utilizzata ove la precedente fase di analisi e la conseguente azione correttiva non abbia, in sede di successiva verifica, dimostrato un abbattimento del rischio da stress lavoro-correlato;
- valorizzazione, in un contesto di pieno rispetto delle previsioni del Testo unico, delle prerogative e delle facoltà dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e dei medici competenti;
- individuazione di un periodo "transitorio", per quanto di durata limitata, per la programmazione e il completamento delle attività da parte dei soggetti obbligati.
Roma, 18 novembre 2010
Riferimenti
Il testo originale della circolare è disponibile sul sito del Ministero.
Analogamente, sullo stesso sito, è disponibile la Nota.
Conclusioni
Fermo restando che sarebbe stato più opportuno se le indicazioni sulla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato fossero giunte prima, rimane comunque importante che la loro definizione sia avvenuta in tempo comunque utile.
Logica dei Sistemi dell'ing. Luca Lezzerini è a vostra disposizione per la valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato, così come per la valutazione delle altre tipologie di rischio. Contattateci senza impegno per un preventivo gratuito o per la richiesta di informazioni.

