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La figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), così come disciplinata dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, verrà esaminata dal punto di vista della sua responsabilità rispetto al decreto stesso. In un successivo articolo verrà affrontato invece il tema del rapporto tra RSPP e responsabilità amministrativa della persona giuridica (D.Lgs. 231/01).

 

Uno dei compiti fondamentali del datore di lavoro è quello di nominare il RSPP. Tale nomina non è delegabile e porta alla definizione di un incarico che non è soggetto ad obblighi di garantire il rispetto della norma in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro ma che, praticamente, opera come "consulente" del datore di lavoro stesso che rimane l'unico obbligato ad assumere tutte le iniziative necessarie per neutralizzare i rischi. Nel compiere tale nomina il datore di lavoro dovrà scegliere il RSPP tra persone aventi specifici requisiti in grado di garantire la capacità di confrontarsi con i rischi e le attività lavorative in questione.

La nomina da parte del datore di lavoro del RSPP non equivale ad una delega di funzione in quanto, analizzandone i compiti, emerge che il responsabile del servizio di prevenzione protezione non gode della possibilità di operare direttamente sulla struttura aziendale, dovendo egli operare come aiuto al datore di lavoro nell'individuare i fattori di rischio, nella elaborazione delle procedure di sicurezza e nelle attività di formazione e informazione dei lavoratori.

Garante, quindi, della tutela della salute della sicurezza nei luoghi di lavoro è solo il datore di lavoro perché è a lui che viene assegnato l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi, di produrre il documento di valutazione dei rischi e di adottare le misure di prevenzione protezione, collaborando ovviamente con il RSPP. Significativo, al riguardo, è che l'articolo 55 punisce il datore di lavoro per la semplice omessa valutazione dei rischi o la mancata adozione del DVR ma, in merito al RSPP, non è prevista nessuna sanzione.

Quanto sopra presentato è applicabile a tutti i componenti del servizio di prevenzione e protezione poiché essi non possono essere ritenuti delegati dal datore di lavoro (si veda ad esempio l'art. 31 comma 5: "Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non e' per questo esonerato dalla propria responsabilita' in materia.") essendo privi di reale potere decisionale.

Ciò premesso, è comunque importante valutare la possibilità di un concorso di responsabilità da parte del RSPP. Egli, pur essendo privo di poteri decisionali ed autonomia di spesa (il che significa che non può intervenire direttamente, autonomamente, per neutralizzare le situazioni di rischio), può però essere ritenuto corresponsabile di un infortunio se tale evento sia riconducibile in maniera oggettiva ad una situazione di pericolo che il RSPP avrebbe dovuto conoscere e segnalare al datore di lavoro (nell'ipotesi che a fronte di tale segnalazione quest'ultimo avrebbe attivato le azioni opportune per contrastare il rischio evidenziato).

Il RSPP (e così tutti i componenti del SPP), quindi, non può essere chiamato a rispondere del non aver svolto adeguatamente le proprie funzioni di verifica delle condizioni di sicurezza in quanto i compiti del SPP sono quelli descritti dall'art. 33 del D.Lgs. 81/08:

Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonche' alla riunione periodica di cui all'articolo 35;

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

2. [omissis]

3. Il servizio di prevenzione e protezione e' utilizzato dal datore di lavoro.

Come si può facilmente notare, in tali compiti non è previsto quello di sorveglianza del rispetto delle disposizioni in materia di salute sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre il comma 3 esplicita il fatto che il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro e che quindi la responsabilità decisionale è del datore di lavoro e non dei componenti del SPP. Il RSPP è colui che coordina le attività del SPP e quindi per lui vale lo stesso discorso.

Nel caso in cui il RSPP ometta colposamente di assolvere uno dei compiti di cui sopra (ad esempio utilizzando un documento di valutazione dei rischi "copiato" da un'altra realtà) rischia di vedersi chiamato in causa per un concorso di responsabilità relativa ad un infortunio derivante da tale omissione. Sebbene quindi l'articolo 33 appena citato non dia al RSPP alcun potere di intervento nella neutralizzazione del rischio, gli fornisce comunque un dovere di segnalazione del rischio che, se omesso, impedirebbe a priori l'attivazione di chi ha il potere decisionale e quindi profilerebbe una corresponsabilità nell'evento dannoso.

In parole povere, se il RSPP (ma un discorso analogo vale anche degli altri componenti del SPP) agendo colposamente fornisce al datore di lavoro un'indicazione errata sulle modalità di prevenzione o trascura di segnalare un rischio può essere chiamato a rispondere insieme a lui di tale fatto nel caso in cui avvenisse un infortunio oggettivamente riconducibile a tale colpa. Analogamente per quanto concerne i compiti di cui alla lettera f) del primo comma dell'art. 33.

È evidente, sulla base di tali considerazioni, che il lavoro del RSPP deve essere improntato ad una cura ed una professionalità molto elevate, con evidenza scritta di tutte le comunicazioni inviate al datore di lavoro in merito alla propria attività. Luogo principe in cui il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve evidenziare le situazioni di rischio rilevate è nella riunione periodica di sicurezza (art. 35).