Introduzione
La “malattia professionale” o “tecnopatia” ha visto evolvere nel tempo la sua definizione sia a livello nazionale che internazionale.
In Italia un primo punto di riferimento è il DPR 1124 del 30 giugno 1965 dove, all’art. 3, viene fornita una prima definizione, quella di “malattia tabellata”.
L’evoluzione della giurisprudenza, soprattutto a seguito di sentenze della Corte Costituzionale ha portato ad estendere il risarcimento assicurativo anche a malattie non tabellate purché aventi determinate caratteristiche.
Il Decreto 38 del 2000 ha poi portato a definire le vere e proprie malattie professionali andando oltre quelle tabellate (come stabilito dalla Corte Costituzionale).
Vediamo ora nel dettaglio questi tre momenti dell’evoluzione normativa.
Il DPR 1124/65
Il “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” all’art. 1 stabilisce:
“È obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti.
L'obbligo dell'assicurazione ricorre altresì quando le macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al precedente comma siano adoperati anche in via transitoria o non servano direttamente ad operazioni attinenti all'esercizio dell'industria che forma oggetto di detti opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento.
L'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette ai lavori: …”
Il testo si concentra, quindi, come ovvio, sul predisporre garanzie assicurative adeguate contro gli infortuni.
All’art. 3, però, il discorso si allarga anche a patologie non derivanti direttamente da un singolo evento ma dovute all’esposizione più o meno prolungata a fattori di rischio:
"L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art. 1. La tabella predetta può essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative .
Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni."
A seguito di tale articolo è stata quindi introdotta l’assicurazione obbligatoria per le malattie tabellate. Ma quali sono i criteri di rimborso?
Le tabelle dell’allegato 4 sono due: una per l’industria e una per l’agricoltura. Ogni tabella è suddivisa in tre colonne: nella prima c’è la descrizione della malattia professionale, nella seconda le lavorazioni da cui tale malattia può avere origine e nella terza il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro.
Un esempio preso dalla tabella delle malattie professionali nell'industria:
MALATTIE | LAVORAZIONI | PERIODO MASSIMO DI INDENNIZZABILITA’ DALLA CESSAZIONE DEL LAVORO |
1) Malattie causate da: a) piombo, leghe e suoi composti inorganici;b) composti organici del piombo, con le loro conseguenze dirette | Lavorazioni che espongono all'azione del piombo, leghe e composti | 4 anni; 18 mesi per malattie causate dai composti organici del piombo. In caso di nefrite: 8 anni |
… | … | … |
Nel caso di nefrite causata da piombo, dalla tabella precedente, si deduce che la malattia è ritenuta professionale e, quindi, indennizzabile, se riguarda una persona che è stata esposta alle lavorazioni che l’hanno esposta all’azione del piombo e se si è verificata entro otto anni dalla cessazione di tali attività lavorative. In caso contrario la malattia non è indennizzabile.
Le malattie oggi tabellate sono quelle derivanti da:
- DM 9/04/2008 (“Art. 1. Tabelle delle malattie professionali-Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la tabella delle malattie professionali nell'industria e la tabella delle malattie professionali nell'agricoltura, di cui agli articoli 3 e 211 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono modificate ed integrate secondo le tabelle allegate al presente decreto, di cui formano parte integrante.”
- Silicosi e Asbestosi
- Patologie legate alle radiazioni ionizzanti
Da sottolineare che, in fase di tutela legale, il lavoratore è aiutato dalla presunzione di origine lavorativa della malattia. In pratica si suppone che se si è manifestata una patologia che potrebbe essere correlata al lavoro svolto essa lo sia realmente. Questo aspetto è quello che, come si vedrà nel prossimo paragrafo, stabilisce la principale differenza tra malattie tabellate e non.
Il sistema misto dopo i pronunciamenti della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale ha introdotto, con due sentenze fondamentali, quello che oggi viene chiamato il sistema misto: anche malattie non tabellate possono essere indennizzate se ne viene provata l’origine lavorativa.
In questo caso però spetta al lavoratore il compito di dimostrare sia che la lavorazione da lui eseguita avesse il rischio di presentare tale effetto sia che la malattia sia effettivamente derivata dalla sua esposizione a tale rischio. In pratica il lavoratore deve dimostrare che il lavoro da lui svolto era rischioso e che la patologia emersa sia realmente derivata da tale attività e non abbia origini diverse. Questo approccio è chiaramente opposto a quello utilizzato nel caso di malattie tabellate dove, come già detto, vige la presunzione legale di origine lavorativa della patologia.
La prima delle due sentenze è la n. 206 del 1974 e stabilisce, tra l’altro, “Di fronte a tale situazione che presenta aspetti di incontestabile gravità , questa Corte reputa doveroso segnalare al Governo e al Parlamento l'opportunità ed urgenza di una soluzione legislativa mista, comprendente sia le tabelle delle tecnopatie protette con l'attuale regime positivo, sia anche la possibilità , riconosciuta a tutti i lavoratori, di provare l'eziologia professionale di una malattia non compresa nelle tabelle, e di ottenere conseguentemente le prestazioni di legge. Questa soluzione é stata sollecitata con una raccomandazione della Commissione della Comunità economica europea del 23 luglio 1962 (Gazzetta Ufficiale CEE 31 agosto 1962, n. 80), ed é già stata attuata dalla Repubblica federale tedesca con L. 20 aprile 1963, la quale prevede il diritto del lavoratore alle prestazioni assicurative anche per le malattie non comprese nella lista, di cui egli riesca a dimostrare l'origine professionale.”
La seconda è la n. 179 del 18/02/1988 e tratta un caso di ipoacusia e stabilisce, tra l’altro, l’incostituzionalità di un passo del suddetto art. 3 del DPR 1124/65: “La Corte Costituzionale-Dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost., dell'art. 3, comma primo, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle leggi sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali), nella parte in cui non prevede che <<l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria é obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro>>;”.
Grazie a queste due sentenze, i lavoratori potranno chiedere l’indennizzo anche per malattie non tabellate, sempreché ne riescano a dimostrare l’origine lavorativa.
Il Decreto legislativo 38 del 23 febbraio 2000
Il D.Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000 “Disposizioni in materia di premi dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali (INAIL)” ha definito il sistema misto, seguendo le direttive della Corte Costituzionale, nell’art. 10:
“Malattie professionali
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è costituita una commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 e delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, composta da non più di quindici componenti in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero della sanità, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'Istituto superiore della sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dell'Istituto italiano di medicina sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'INAIL, dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), nonchè delle Aziende sanitarie locali (ASL) su designazione dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Con il medesimo decreto vengono stabilite la composizione e le norme di funzionamento della commissione stessa.
2. Per l'espletamento della sua attività la commissione si può avvalere della collaborazione di istituti ed enti di ricerca.
3. Alla modifica e all'integrazione delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, si fa luogo, su proposta della commissione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
4. Fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale, l'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 del testo unico conterrà anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico. Gli aggiornamenti dell'elenco sono effettuati con cadenza annuale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della commissione di cui al comma 1. La trasmissione della copia della denuncia di cui all'articolo 139, comma 2, del testo unico e successive modificazioni e integrazioni, è effettuata, oltre che alla azienda sanitaria locale, anche alla sede dell'istituto assicuratore competente per territorio.
5. Ai fini del presente articolo, è istituito, presso la banca dati INAIL, il registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate. Al registro possono accedere, in ragione della specificità di ruolo e competenza e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, oltre la commissione di cui al comma 1, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le direzioni provinciali del lavoro e gli altri soggetti pubblici cui, per legge o regolamento, sono attribuiti compiti in materia di protezione della salute e di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.”
Come evidente dal comma 4 dell’art. 10, il sistema misto è ora una realtà sancita esplicitamente dalla legge.
Conclusioni
Le malattie professionali (o tecnopatie) in Italia sono regolamentate da un sistema misto: per quelle tabellate, entro certi limiti di tempo e se esposti a determinati fattori di rischio (lavorazioni), il riconoscimento è praticamente presunto (ossia non spetta al lavoratore dimostrarne l’origine professionale); le patologie non tabellate possono essere riconosciute come tecnopatie se il lavoratore riesce a dimostrarne l’origine lavorativa.
In un prossimo articolo sarà trattato l’iter da seguire per il riconoscimento di una malattia professionale (accertamento medico-legale).

