La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28699 del 9 luglio 2010, depositata il 21/07/2010, ha precisato che la natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria ma non sufficiente perché sia esonerato dalla responsabilità da reato ex D.Lgs. 231/01, dovendo in tal caso sussistere anche la condizione che lo stesso ente non svolga attività economica.
La persona giuridica oggetto della sentenza è stata un ente ospedaliero costituito come società a capitale misto, pubblico e privato. L'Ente aveva il 49% di capitale privato e forma giuridica S.p.A., operando come ospedale interregionale. In tale contesto i giudici riscontravano una prevalenza dell'aspetto privatistico data la possibilità di perseguire un fine utilitaristico.
Di conseguenza i giudici di legittimità hanno riconosciuto la configurabilità della suddetta responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/01 nei confronti dell'ente in questione ed hanno ribadito che le condizioni di esonero dagli effetti del D.Lgs. 231/01 sono relative alle seguenti persone giuridiche:
- Stato
- Enti pubblici territoriali
- Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale
- Enti pubblici non economici
Quindi un ente pubblico economico è soggetto al D.Lgs. 231/01.
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