La responsabilità della persona giuridica introdotta dalla L. 123/07 e dal TUS
La situazione attuale in tema di norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ha origine dalla legge 123/2007. Questa legge delega ha poi portato al D.Lgs. 81/08, meglio noto come "Testo Unico sulla Sicurezza" o "TUS".
La legger 123/07, all'art. 9, implementa quello che è l'attuale articolo 25-septies del D.Lgs. 231/01. In tale articolo viene però specificato solo l'aspetto di reato presupposto e quantificata la relativa sanzione. Nulla viene detto riguardo al modello esimente ai fini della responsabilità amministrativa della persona giuridica.
Il D.Lgs. 81/08 va però ben oltre quelli che sono i dettami della Legge 123/07 e non si limita ad introdurre il reato presupposto e la sanzione ma introduce, all'art. 30, dei requisiti molto più stringenti in tema di modello organizzativo.
Le novità introdotte dalla nuova normativa in materia di salute e sicurezza nella struttura del D.Lgs. 231/01 sono quindi di due tipi: l'introduzione del reato presupposto di natura colposa e l'enunciazione di requisiti più dettagliati e stringenti per il modello organizzativo esimente.
In pratica, la legge 123/07 e il TUS introducono sia la novità di colposità del reato (per la prima volta nel D.Lgs. 231/01) sia una specifica dettagliata che fa presupporre l'esecuzione da parte del legislatore di un'analisi ad hoc del rischio che lo ha portato a definire un meta modello aventi le seguenti caratteristiche (art. 30 commi da 1 a 4):
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attivita' di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attivita' di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attivita' di sorveglianza sanitaria;
e) alle attivita' di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attivita' di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonche' un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresi' prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneita' delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attivita' in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
Dalla lettura di questi quattro commi balza subito agli occhi la notevole differenza con quanto accade per gli altri reati: in questo caso il legislatore ha descritto come deve essere strutturato il modello organizzativo e quali processi debbano essere presidiati. Tutto questo approfondimento non accade, per esempio, nel caso dei reati contro la Pubblica Amministrazione o in quelli contro la persona. Non è nemmeno previsto nel caso dei reati di criminalità informatica. E così, via via, per tutti gli altri reati presupposto.
Ma il D.Lgs. 81/08, sempre all'art. 30, non esaurisce qui il suo intervento "fuori dalla norma": si arriva anche a sancire (per le parti che soddisfano i requisiti enunciati e in fase di prima attuazione) il valore esimente per modelli a norma OHSAS 18001:2007 e UNI-INAIL 2001.
Purtroppo spesso sfuggono alcuni problemi legati a questa impostazione: molti trascurano il fatto che i due riferimenti citati stabiliscono come debbano essere realizzati dei sistemi per la gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (SGSSL) e che quindi la loro struttura non è conforme (come giustamente sottinteso dal testo dell'art.30 comma 5) completamente ai dettami dell'art. 30 primi quattro commi e agli altri vincoli imposti dal D.Lgs. 231/01 (es.: artt. 6 e 7). Inoltre i due standard sono tra loro differenti e anche questo può creare non pochi problemi, ad esempio, nel tentativo di realizzare un sistema che li soddisfi entrambi.
In sintesi possiamo affermare che l'azione del legislatore, nel caso dei reati legati alla violazione di norme antinfortunistiche, ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 una serie di ulteriori specifiche legate al modello che ne complicano la realizzazione, sebbene al contempo ne semplifichino (sotto certi aspetti) la dimostrazione di conformità. Particolare attenzione deve essere quindi prestata ai requisiti sia dell'art. 30 (D.Lgs. 81/08) sia del D.Lgs, 231/01 anche (forse soprattutto) nel caso in cui si vada ad implementare un MOGC conforme ad OHSAS (o UNI INAIL, il discorso non cambia) in quanto tale MOGC deve essere completato con le parti mancanti in virtù della frase "si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti".
La realizzazione del modello per l'articolo 25-septies
Se ci si focalizza solo sulla realizzazione del modello, trascurando (per ora) gli altri aspetti quali, ad esempio, l'Organismo di Vigilanza, possiamo considerare quattro differenti tipologie di modello. In tutti e quattro i casi, oltre al rispetto dei requisiti dettati dagli articoli (in particolare dagli artt. 6 e 7) del D.Lgs. 231/01.
Modello generico
La prima tipologia è basata sui requisiti dell'art. 30 (in particolare il comma 1) e consiste nel realizzare un modello organizzativo 231 con un insieme di protocolli atti a garantirli. In questo caso, il redattore del modello dovrà aver cura di prevedere un corretto presidio di essi mediante, ad esempio, la redazione di apposite procedure, istruzioni operative, organigrammi e funzioni grammi. In questo caso il lavoro del redattore andrà giustificato punto per punto con la tracciabilità nei confronti dei requisiti del comma 1 e degli altri commi (2, 3, 4).
Modello OHSAS 18001:2007
La seconda tipologia presuppone che il redattore del modello si applichi alla realizzazione di un SGSSL conforme alla OHSAS e poi lo completi con le parti mancanti rispetto ai requisiti dei commi da 1 a 4. Il redattore del modello dovrà quindi prestare particolare attenzione sia nel tracciare correttamente i requisiti del comma 1 (in particolare) e degli altri commi, sia nel tracciare quelli OHSAS, soprattutto nel caso di volontà di certificazione (si ricorda che la norma OHSAS 18001:2007 è certificabile da enti accreditati).
Omettere la tracciabilità dei requisiti dei primi quattro commi dell'art. 30 espone il redattore al rischio di realizzare sì un modello conforme OHSAS ma non adatto dal punto di vista del D.Lgs. 231/01.
Modello basato sulle Linee Guida UNI-INAIL 2001
Per questo tipo di modelli valgono le stesse considerazioni appena fatte per la OHSAS, con la differenza che queste non sono (ad oggi) certificabili.
Modello basato su entrambi gli standard
A volte si opta per realizzare un modello organizzativo di gestione e controllo che sia conforme sia alla OHSAS sia alle UNI-INAIL (oltre che, ovviamente, ai dettami del D.Lgs. 231/01 stesso). In questo caso la realizzazione dovrà prevedere tre tracciabilità: verso l'art. 30 del D.Lgs. 81/08, verso la OHSAS e verso le UNI-INAIL.
Conclusioni
La redazione di un modello organizzativo con funzione esimente ex D.Lgs. 231/01 in tema di reati colposi in violazione delle norme antinfortunistiche implica la necessità di un'attenta valutazione dei vari aspetti della normativa. In questo articolo si è trattato della tracciabilità e della validità di differenti modelli organizzativi. In articoli successivi si approfondiranno gli aspetti legati all'Organismo di Vigilanza, sempre in relazione alle problematiche di salute e sicurezza sul lavoro, e altri aspetti sempre legati alla possibilità esimente del MOGC.
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