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report200x150Proseguiamo nella nostra analisi (sulla base delle linee guida dell'ABI) della responsabilità amministrativa (ex D.Lgs. 231/01) da parte di una banca in relazione alla commissione di abusi di mercato. Nell'articolo precedente erano stati trattati i casi di banca erogatrice di servizi di investimento e di banca emittente strumenti finanziari. In questo articolo si tratteranno i casi di:

  • banca erogatrice di credito
  • banca prestatrice di servizi accessori
  • banca che diffonde studi, analisi, ricerche, raccomandazioni, ...

Verrà infine analizzato, per sommi capi, il caso in cui la banca, cumulando su di sé più funzioni, si trovi nella possibilità di commettere il reato di abuso di mercato.

Banca erogatrice di credito

In questa situazione, ad esempio, la banca potrebbe utilizzare le informazioni connesse alle operazioni di credito prestate ai propri clienti per effettuare operazioni in ambito finanziario (acquisti, vendite, suggerimenti a terzi di operare in determinati modi). Ovviamente, ai fini del D.Lgs. 231/01, è necessario che la banca tragga un vantaggio o abbia un interesse nell'esecuzione di tali operazioni.

Banca prestatrice di servizi accessori

Nel caso in cui la banca esegua la prestazione dei cosiddetti servizi accessori ai servizi di investimento può configurarsi il rischio di un abuso di informazioni privilegiate.

Tali servizi accessori sono (art. 1 comma 6 del D.Lgs. 58/98, testo coordinato fino al 31 maggio 2010):

6. Per "servizi accessori" si intendono:

a) la custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi;

b) la locazione di cassette di sicurezza;

c) la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento;

d) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonche' la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;

e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;

f) la ricerca in materia di investimenti, l'analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;

g) l'intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento;

g-bis) le attivita' e i servizi individuati con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, e connessi alla prestazione di servizi di investimento o accessori aventi ad oggetto strumenti derivati.

Se si considera, ad esempio, la lettera d), "consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale, di concentrazioni ed acquisto di imprese, ..." è evidente che può sussistere il rischio che le informazioni acquisite durante tale attività di consulenza possano essere (impropriamente) utilizzate per disporre operazioni su strumenti finanziari emessi dalle società clienti (ossia quelle a cui si sta erogando la consulenza) in modo che la banca ne tragga vantaggio o ne abbia l'interesse.

Di conseguenza, il ruolo di banca "consulente" è un ruolo a rischio ai fini del D.Lgs. 231/01. Analogamente per gli altri servizi accessori (alcuni dei quali ricadono anche nelle altre tipologie presentate in questa serie di articoli)

Banca che diffonde studi, ricerche, raccomandazioni

E' più che evidente che la banca che diffonda, alla propria clientela o al pubblico, degli studi o linee guida / raccomandazioni può influenzare, ad esempio, l'andamento dei prezzi di strumenti finanziari. Se la banca trae un vantaggio dall'esecuzione di operazioni finanziarie legate agli effetti di detti studi / raccomandazioni si può cadere nel rischio di commissione dell'illecito amministrativo connesso con il reato di abuso di mercato.

Banca che cumula molte funzioni

L'eccessivo cumulo di funzioni da parte di una banca (sebbene il termine "eccessivo" sia qui usato impropriamente) pone il problema che tale convergenza di informazioni e ruoli possa mettere la banca a rischio di commissione di abuso di mercato a proprio interesse o vantaggio. Tale rischio deriva dalla possibilità che tale situazione offre alla banca di poter gestire (acquisendo, generando e manipolando) informazioni relative a più clienti, fino ad un punto critico in cui essa ne tragga vantaggio.

Questa casistica è la più complessa da individuare rispetto alle precedenti e pone seriamente il problema di analizzare nell'insieme, secondo una prospettiva sistemica, olistica, le attività della banca e dell'ecosistema in cui essa opera (clienti, soci, stakeholder, terze parti).

Nel prossimo articolo verrà trattata la gestione del rischio in tali situazioni.