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applicabilità del dlgs 231/01 alle imprese individualiApplicabilità all'impresa individuale del D.Lgs. 231/01

Il 20 aprile 2011, con la sentenza n. 15657, la Corte di Cassazione (sezione III penale) ha ritenuta fondata l'ipotesi di applicabilità all'impresa individuale delle disposizioni del D.Lgs. 231/01. Ha inoltre indicato le modalità per cui tale affermazione è stata ritenuta corretta in quanto ha operato sulla base dell'appartenenza alla generale categoria degli enti forniti di personalità giuridica nonché di società e associazioni (anche prive di personalità giuridica), ritenendo di fatto valida l'assimilabilità dell'impresa individuale alla persona giuridica.

In poche parole, la Suprema Corte ha indicato che un'impresa individuale può ricadere nel concetto di "ente assimilabile a persona giuridica" ed essere quindi perseguita anche con i dispositivi del D.Lgs. 231/01.

L'antefatto

Un'impresa individuale viene condanata per il reato di "associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di raccolta, smaltimento e traffico illecito di rifiuti pericolosi". In tale condanna viene sanzionata con la misura interdittiva prevista dal D.Lgs. 231/01 per la durata di un anno.

Il difensore dell'impresa individuale effettua ricorso in Cassazione ma questa lo respinge.

La sentenza e le motivazioni

Per comprendere le ragioni, esaminiamo la sentenza emessa dalla Suprema Corte.

La tesi del difensore dell'impresa individuale è sembrata basarsi sull'orientamento giurisprudenziale della sentenza di Cassazione, Sez. VI, del 33/03/2004 n. 18941, e parte dal presupposto che "soltanto sugli enti dotati di personalità giuridica che siano strutturati in forma societaria o pluripersonale, possano farsi gravare gli articolati obblighi nascenti dal testo normativo in esame".

La Cassazione ha contestato questa considerazione per i seguenti motivi:

  • i soggetti alle disposizione del D.Lgs.  231/01 "possono identificarsi sulla base dell'appartenenza alla generale categoria degli enti forniti di personalità giuridica nonché di società e associazioni anche prive di personalità giuridica (art. 1 comma 2)". Non è quindi fondata l'affermazione di cui sopra in quanto contrasta con tale dettame di legge.
  • Il ricorrente, non essendo nè associazione nè società, "avrebbe dovuto fornire la prova – su di essa incombente – che la propria impresa individuale era priva di personalità giuridica, ossia della indefettibile qualità al cui effettivo possesso la norma subordina la propria efficacia". Tale onere probatorio non è stato per niente assolto dal ricorrente che, al contrario, è partito dall'ipotesi di non appartenervi.

Pur non essendo suo preciso compito approfondire la questione (ossia se l'impresa individuale sia o meno oggetto del D.Lgs. 231/01) a causa dell'omissione probatoria suddetta, la Suprema Corte ha ritenuto opportuno fare delle "considerazioni di carattere generale".

Le considerazioni di carattere generale sull'impresa individuale e D.Lgs. 231/01

La Corte è partita dalla premessa che "l'attività riconducibile all'impresa (al pari di quella riconducibile alla ditta individuale propriamente detta) è attività che fa capo ad una persona fisica e non ad una persona giuridica intesa quale società di persone (o di capitali)".

Ciò detto, la Cassazione ha però considerato che è innegabile che "l'impresa individuale (sostanzialmente divergente, anche da un punto di vista semantico, dalla c.d. "ditta individuale") ben può assimilarsi ad una persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell'imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività: il che porta alla conclusione che, da un punto di vista prettamente tecnico, per impresa deve intendersi l'attività svolta dall'imprenditore-persona fisica per la cui definizione deve farsi rinvio agli artt. 2082 e 2083 del c.c.".

I due articoli citati del codice civile recitano:

  • Art. 2082. Imprenditore. È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
  • Art. 2083. Piccoli imprenditori. Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

In sintesi, per la Suprema Corte, l'impresa individuale è un ibrido dove si confondono l'imprenditore (persona fisica) e la sua attività. Ergo l'impresa individuale è assimilabile ad una persona giuridica. 

La Cassazione prosegue riflettendo su aspetti costituzionali, in particolare sulle questioni di disparità di trattamento da parte della Legge in funzione della forma giuridica scelta. Infatti la Corte prosegue affermando che "l'interpretazione in senso formalistico dell'incipit del D. l.gvo 231/01, [...] creerebbe il rischio di un vero e proprio vuoto normativo, con inevitabili ricadute sul piano costituzionale connesse ad una disparità di trattamento tra coloro che ricorrono a forme semplici di impresa e coloro che, per svolgere l'attività, ricorrono a strutture ben più complesse ed articolate".

A rafforzare quest'ultima tesi, la Corte sottolinea che "è indubbio che la disciplina dettata dal D. L.vo 231/01 sia senz'altro applicabile alle società a responsabilità limitata c.c. "unipersonali", così come è notorio che molte imprese individuali spesso ricorrono ad una organizzazione interna complessa che prescinde dal sistematico intervento del titolare della impresa per la soluzione di determinate problematiche e che può spesso involgere la responsabilità di soggetti diversi dall'imprenditore ma che operano nell'interesse della stessa impresa individuale".

In conseguenza di tali riflessioni, la Suprema Corte suggerisce una "lettura costituzionalmente orientata della norma in esame", lettura che dovrebbe ampliare nel senso suddetto la chiave interpretativa del comma 2 dell'articolo 1. Inoltre la Cassazione interpreta la mancata citazione dell'impresa individuale nel testo di legge come una sottointesa inclusione "la loro mancata indicazione non equivale ad esclusione, ma, semmai ad una implicita inclusione dell'area dei destinatari della norma. Una loro esclusione potrebbe infatti porsi in conflitto con norme costituzionali – oltre che sotto il riferito aspetto della disparità di trattamento – anche in termini di irragionevolezza del sistema".

A questo punto, per la Corte di Cassazione, è confermata l'applicabilità delle disposizioni del D.lgs 231/01 alle imprese individuali. In particolare ritiene applicabile l'articolo 24-ter comma 3 che recita:

Articolo 24 ter - Delitti di criminalita' organizzata.

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione [...].

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione [...].

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. [...].

Per tali ragioni è evidente come l'interdizione di un anno all'esercizio dell'attività comminata all'impresa individuale è da ritenersi lecita.

Conclusioni

Il ragionamento della Corte di Cassazione porta a considerare un'impresa individuale come uno dei destinatari del D.Lgs. 231/01, rivoluzionando, di fatto, l'interpretazione fatta finora da praticamente tutti. Questa grande novità merita una doverosa riflessione ed apre spazio ad un dibattito sull'argomento e sulle sue implicazioni.

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