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By A Web Design Company

pirate240x174Il Comunicato Stampa dell'AGCOM

Il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha deciso di sottoporre a pubblica consultazione un insieme d'iniziative in materia di tutela del diritto d'autore su Internet.

La decisione dell'AGCOM è riassunta in un comunicato stampa che riportiamo di seguito.

Comunicato stampa

Approvato all'unanimità il nuovo testo sulla tutela del diritto d'autore

Calabrò: "sintesi efficace tra tutela della libertà della rete e titolarità dei contenuti"

Il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, presieduto da Corrado Calabrò, al termine di un'approfondita analisi che si è avvalsa anche dell'indagine conoscitiva "Il diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica", ha deciso all'unanimità di porre a consultazione pubblica un pacchetto di iniziative concernenti l'esercizio delle competenze in materia di tutela del diritto d'autore, anche alla luce di quelle che la legge assegna all'Agcom. 

Le misure poste a consultazione pubblica – che avrà la durata di 60 giorni – si caratterizzano per un approccio innovativo che da un lato punta a promuovere misure per favorire l'offerta legale di contenuti accessibili ai cittadini, dall'altro prevede azioni di contrasto per la rapida eliminazione dalla rete dei contenuti inseriti in violazione del copyright. Il tutto, nel rispetto del diritto alla privacy e alla libertà di espressione nonché tenendo conto del quadro tecnologico.

In questa linea, tra le iniziative proposte, figurano innanzitutto una serie di azioni positive per favorire la diffusione di una cultura del diritto d'autore.

In particolare queste riguardano:

1) promozione di un'ampia offerta legale di contenuti audiovisivi sul mercato;

2) rimozione delle barriere allo sviluppo di un'offerta legale, favorendo l'accesso ai contenuti premium, l'interoperabilità tra le piattaforme trasmissive e un accorciamento delle "finestre di distribuzione";

3) attività informativa di educazione alla legalità intesa a rendere agli utenti, in particolar modo i più giovani, maggiormente consapevoli dei rischi generati dalla pirateria;

4) promozione dell'approccio relativo alla diffusione di licenze collettive estese anche in termini di soluzioni che favoriscano economicità e facilità di pagamento da parte dell'utente;

5) sicurezza delle modalità di pagamento (incluse le forme di m-payment);

6) promozione delle forme sperimentali di consumo legale.

A queste azioni si affiancano provvedimenti a tutela del diritto d'autore che si ispirano a best practices internazionali come quelle del Notice and take down (Usa), che riguardano il gestore del sito e non il singolo utente.

In quest'ottica, l'Agcom si pone come "garante" del corretto funzionamento di un sistema che prevede:

1) richiesta di rimozione dei contenuti al gestore del sito o al fornitore del servizio di media audiovisivo da parte del titolare del diritto o copyright;

2) segnalazione all'Autorità della mancata rimozione dei contenuti decorse 48 dall'inoltro della richiesta;

3) verifica da parte dell'Autorità attraverso un breve contradditorio con le parti;

4) ordine di rimozione qualora risulti l'illegittima pubblicazione di contenuti coperti da copyright.

L'Autorità ritiene che la misura della rimozione selettiva sia appropriata nei casi in cui non tutti i contenuti del sito web violino il diritto d'autore e siano collocati sul territorio italiano.

Per i siti che hanno il solo fine della diffusione di contenuti illeciti sotto il profilo del diritto d'autore o i cui server sono localizzati al di fuori dei confini nazionali,

vengono ipotizzate due ipotesi alternative per le quali si chiede il parere degli operatori:

- predisposizione di una lista di siti illegali da mettere a disposizione degli internet service provider;

- possibilità, in casi estremi e previo contraddittorio, dell'inibizione del nome di dominio del sito web, ovvero dell'indirizzo IP.

Tra le azioni poste a consultazione pubblica figura anche l'istituzione presso l'Autorità di un apposito Tavolo tecnico tra tutti i soggetti interessati con il compito di approfondire le problematiche applicative per un'efficace adozione delle misure ipotizzate.

L'Agcom ha infine deciso di segnalare al Governo e al Parlamento l'opportunità di una revisione complessiva delle norme sul diritto d'autore che risultano inadeguate allo sviluppo tecnologico e giuridico del settore.

Il Presidente Corrado Calabrò ha dichiarato: "Siamo riusciti a raggiungere, con votazione unanime del Consiglio dell'Autorità, un risultato importante. Le soluzioni che abbiamo previsto e che ora verranno discusse con tutti i soggetti interessati, rappresentano una sintesi efficace tra le contrapposte esigenze di 3 tutelare la libertà della rete e la titolarità dei contenuti, garantendo altresì il diritto dei cittadini alla privacy e l'accesso alla cultura e ad internet; tutti principi fondamentali dell'ordinamento giuridico comunitario. Non si prevede alcuna forma di controllo sugli utenti o di censura del web, come qualcuno temeva, ma, ispirandoci soprattutto all'esperienza USA, l'Italia si colloca tra gli esempi più moderni e avanzati, facendo proprio l'approccio che considera il mercato unico digitale come la "quinta libertà" il cui sviluppo va considerato prioritario".

Roma, 17 dicembre 2010

La tutela del diritto d'autore e il D.Lgs. 231/01

Prendiamo spunto dalla comunicazione dell'AGCOM per fare un punto sugli eventuali impatti sui modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/01 e sui reati presupposto oggi in essere in tale decreto riguardo alle problematiche della tutela del diritto d'autore e della proprietà intellettuale.

La Legge 23 luglio 2009 n. 99 ("Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia"), in vigore dal 15 agosto 2009, inserisce numerose fattispecie di reato negli articoli 25-bis e 25-bis.1. 

Il 25-bis viene rimodulato al fine di comprendere due delitti contro la fede pubblica relativi agli artt. 473 e 474 del codice penale.

L'art. 473 c.p. ("Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni") recita: "Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito [omissis]. Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale."

L'art. 474 ("Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi") c.p. definisce che:"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito [omissis]. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente."

In entrambi i casi il bene tutelato è la fede pubblica, ossia il diritto dei consumatori nel distinguere la provenienza di quanto disponibile sul mercato.

Questo tipo di reato può essere perpetrato anche via Internet ma non ne è una peculiarità.

Con la Legge 23 luglio 2009, n. 99 vengono aggiunti anche i reati previsti dai seguenti articoli del codice penale.

Art. 513 ("Turbata libertà dell'industria o del commercio"): il reato consiste nell'uso della violenza su cose o mezzi fraudolenti per impedire o disturbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Art. 513-bis ("Illecita concorrenza con minaccia o violenza"): il delitto riguarda chi compie atti di concorrenza con violenza o minaccia durante l'esercizio di un'attività commerciale, industriale o, più in generale, produttiva.

Art. 514 ("Frodi contro le industrie nazionali"): l'articolo punisce chiunque ponga in vendita o mette in circolazione, su mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati. Ciò nel caso in cui si cagioni un danno all'industria nazionale.

Art. 515 ("Frode nell'esercizio del commercio"): il reato riguarda chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, consegna all'acquirente una cosa mobile di origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Art. 516 ("Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine"): la vendita o, in generale, il commercio di sostanze alimentari non genuine spacciandole come genuine è reato.

Art. 517 ("Vendita di prodotti industriali con segni mendaci"): analogamente al punto precedente, la vendita o la messa in circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera è reato.

Art. 517-ter ("Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale"): l'articolo punisce il delitto compiuto da chi, potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. L'articolo sanziona anche il caso in cui, al fine di trarne profitto, vengono introdotti nel territorio dello Stato, detenuti per la vendita, messi in vendita con offerta diretta ai consumatori (o comunque in circolazione) i beni di cui sopra.

Art. 517-quater ("Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari"): la contraffazione o l'alterazione delle indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari sono un delitto sanzionato dal presente articolo. Anche in questo articolo, come nel precedente, è sanzionato chi, al fine, di trarne profitto, "introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte".

Anche questi tipi di reato, almeno alcuni, possono essere perpetrati tramite Internet ma ciò non è così peculiare dal punto di vista del D.Lgs.231/01.

L'articolo 25-nonies (attenzione che al momento, per un refuso, ve ne sono due. Quello da considerare è il 25-nonies relativo al diritto d'autore!) si concentra sulle violazioni descritte dalla Legge 633 del 22 aprile 1941 e riportate nei seguenti articoli:

  • 171, comma 1, lettera a-bis): divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica;
  • 171 comma 3: divulgazione di opere non destinate alla pubblicità;
  • 171-bis: l'articolo tutela i software e le banche dati;
  • 171-ter: tutela delle opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivo, cinematografico, su supporti di qualsiasi tipo, opere letterarie, scientifiche o didattiche;
  • 171-septies: ribadisce il ruolo della SIAE rispetto a quanto definito nell'art. 171-ter;
  • 171-octies: manomissione di apparati per la decodifica di trasmissioni destinate ad accesso condizionato.

Art. 171 comma 1, a-bis): divulgazione illegale attraverso reti telematiche

EMule_mascot_240x339L'articolo, alla lettera prevista dal D.Lgs. 231/01, sanziona chiunque "mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa". 

L'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera è l'oggetto della tutela in quanto la diffusione sulla rete telematica potrebbe danneggiarne le aspettative di guadagno. E' evidente che in questo contesto la nuova direttiva dell'AGCOM potrebbe avere degli impatti. E' comunque altrettanto chiaro che il reato esiste a prescindere dalla suddetta direttiva. In particolare, ad esempio, le persone giuridiche o gli enti soggetti al D.Lgs. 231/01, dovrebbero prestare particolare attenzione alla diffusa pratica, da parte di molti dipendenti, di procurarsi materiale soggetto a copyright mediante sistemi peer-to-peer in quanto, in tale ipotesi, dati i meccanismi attualmente implementati da tali sistemi, il download di materiale protetto da diritti di proprietà intellettuale comporta anche la sua messa a disposizione per altri utenti della rete, configurando così il reato in oggetto (essendo spesso tale pratica più o meno esplicitamente avallata dall'ente stesso...).

Art. 171 comma 3: divulgazione di opere non destinate alla pubblicità

Il comma 3 dello stesso articolo recita che "se i reati di cui sopra (ossia i commi 1, 1-bis , ecc., ndr) sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore".

In questo articolo, più che il ricavo atteso, si tutela l'onorabilità della reputazione dell'autore. Anche in questo caso (ma varrà praticamente per tutti i casi di questa sezione) l'utilizzo di sistemi, ad esempio, peer-to-peer (così come di LAN o Intranet) per il download di contenuti, dati i meccanismi impliciti di scambio (più o meno automatici che siano) può comportare la commissione di tali reati.

Ovviamente anche questo caso viene influenzato dalla decisione dell'AGCOM.

    Art. 171-bis: diritto d'autore per software e banche dati

    L'articolo 171-bis tutela il software e le banche dati. Essi sono definiti nell'art. 1: "Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.".

    L'articolo 2 esplicita cosa sia tutelato nel software ed è interessante approfondirlo. Tale articolo recita, al punto 8), che sono compresi nella protezione: "i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.". In sintesi: il codice eseguibile del software, il sorgente e tutto quanto necessario alla sua progettazione sono protetti. Non sono protetti le idee e i principi su cui si basa, compresi i principi di interfaccia. Questa chiara definizione consente di comprendere meglio cosa sia protetto dal 171-bis e cosa non lo sia.

    Analogamente avviene, sempre all'art.  2, per le banche dati: "9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.". Come si nota, anche in questo articolo si effettua un dettaglio di cosa sia tutelato e cosa no: il corpus informativo detto banca dati è tutelato mentre per il suo contenuto la tutela è relativa all'esistenza di una tutela indipendente dall'inserimento in una banca dati. In tal senso, ad esempio, il download e l'utilizzo di immagini da banche dati su appositi siti è consentito da varie licenze che, però, ne proibiscono il riutilizzo in raccolte, proprio come previsto dalla legge. In questo caso, il singolo record della banca dati è, ad esempio, di pubblico dominio ma la sua collezione insieme ad altri viene a configurare un'estrazione che non è invece lecita.

    Ciò premesso possiamo passare ad analizzare la tutela espressa dall'art. 171-bis, che recita: "1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto [omissis]. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. [omissis]. 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena [omissis].".

    Il reato, nel caso del software, si configura come penale se esistono i presupposti dei fini di lucro. Il reato si consuma, come descritto nell'articolo, sia con la duplicazione, sia con l'importazione, la distribuzione, la vendita, la detenzione (a scopo commerciale o imprenditoriale) o la cessione in locazione. Altra condotta penalmente rilevante è la forzatura dei sistemi di protezione. Si ribadisce, per tutte le condotte, la necessità del profitto.

    Nel caso delle banche dati, il reato si consuma, sempre a fini di profitto, per la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione, la dimostrazione, l'estrazione o il reimpiego di una banca dati, così come per la vendita o locazione.

    Anche in questo caso la direttiva AGCOM avrebbe un impatto non trascurabile.

    Art. 171-ter: tutela delle opere radiotelevisive, letterarie e scientifiche

    La tutela di beni destinati al circuito entertainment e delle opere letterarie, scientifiche e didattiche è descritta in questo corposo articolo di cui riportiamo un estratto: "1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, [omissis] chiunque a fini di lucro:

    a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

    b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

    c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

    d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

    e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

    f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

    f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

    h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102­ quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

    2. È punito [omissis] chiunque:

    a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

    a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

    b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

    c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

    3. [omissis].

    4. [omissis].

    5. [omissis]."

    Senza entrare nel merito è evidente che, di nuovo, essendo tra l'altro questo tipo di condotte che l'AGCOM ha inteso reprimere maggiormente con la sua direttiva, l'impatto della nuova normativa proposta da AGCOM è tutt'altro che trascurabile.

    Si sottolinea, comunque, che la legge vigente presuppone la contemporaneità di uso non personale e il lucro.

    Art. 171-septies: il ruolo della SIAE

    L'articolo 171-septies presenta reati connessi al mancato rispetto del ruolo della SIAE e ne riportiamo il solo testo senza addentrarci in ulteriori dettagli.

    "1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge."

    Art. 171-octies

    Anche per questo articolo ci si limita a riportarne il testo, per brevità: "1. [omissis] è punito [omissis] chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

    2. [omissis].".

    Sovrapposizione di sanzioni nell'art. 25-novies

    Si noti, per inciso, che nella sanzione vengono rimarcate come valide le disposizioni dell'art. 174-quinquies della Legge 633/41, articolo che dispone, a seconda di varie aggravanti e recidive, la sospensione dell'esercizio o dell'attività, la cessazione temporanea o, addirittura, la revoca della licenza. Tale dettame è però in contrasto con l'art. 83 del D.Lgs. 231/01 che testualmente recita: "1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo. 2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente e' stata gia' applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione gia' sofferta e' computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.". E' evidente che, in tale caso, prevale la norma del D.Lgs. 231/01.

    Conclusioni

    La lotta alla cosiddetta "pirateria informatica" ha portato l'AGCOM alla produzione di un nuovo corpus normativo soggetto a pubblica consultazione. L'impatto di tale disposizione sui reati presupposto di proprietà intellettuale nel D.Lgs, 231/01 è in molti casi significativa.

    Nell'analisi della normativa è emerso che, a prescindere dalla nuova direttiva AGCOM, alcune prassi illecite spesso seguite da dipendenti di società o di altri enti soggetti al D.Lgs. 231/01 (e da questi ultimi tollerati o avallati) rientrano a pieno titolo in tali reati presupposto ed espongono le aziende e gli enti alle sanzioni del D.Lgs. 231/01.

    Logica dei Sistemi dell'ing. Luca Lezzerini è a vostra disposizione per irrobustire la security ICT del vostro sistema informatico, per organizzare un sistema di gestione della sicurezza informativa che vi tuteli da tali rischi, integrandolo o meno in un preesistente modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01. Logica dei Sistemi vi può inoltre supportare con un assessment che valuti la vostra esposizione al rischio sul diritto d'autore e sulla tutela della proprietà descritto in questo articolo. Per avere informazioni o richiedere un preventivo, gratuitamente e senza alcun impegno da parte vostra, potete contattarci liberamente.