Introdotti i reati ambientali nel D.Lgs. 231/01
E' stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2011, il D.Lgs. "Attuazione delle direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonchè della direttiva 2009/123/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni".
Il D.Lgs. suddetto recepisce la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, la direttiva 2009/123/CE (che a sua volta ha modificato la direttiva 2005/35/CE), relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.
Le direttive suddette impongono l'obbligo, come richiesto dall'Unione Europea, di perseguire penalmente comportamenti ad elevato rischio per l'ambiente. Molte delle condotte illecite con rilievo penale individuate dalle due direttive, fino ad oggi non erano neanche considerate reato.
Il decreto legislativo definisce anche la responsabilità delle persone giuridiche (attualmente prevista solo in un caso molto specifico per i reati ambientali) mediante l'introduzione dell'articolo 25-undecies nel D.Lgs. 231/01.
Sono state inoltre introdotte nel codice penale due nuove fattispecie di reato:
- uccisione, distruzione prelievo o possesso fuori dai casi consentiti di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
- distruzione o deterioramento significativo di un habitat all'interno di un sito protetto.
I nuovi reati ambientali e il D.Lgs. 231/01
Danneggiamento di specie protette e D.Lgs. 231/01
Il testo del D.Lgs., all'art. 1, comma 1, lettera a, recita:
Art. 1 (Modifiche al codice penale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 727, è inserito il seguente:
"ART. 727-bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.";
Questa norma introduce il reato penale di uccisione, cattura o possesso di esemplari di specie protette ma si riferisce ad attività che comportino un danno grave all'ambiente. Di conseguenza, la norma non intende punire il semplice bracconiere occasionale ma colpisce chi, sistematicamente e/o su vasta scala, uccide, cattura o possiede animali protetti.
Si osservi, come vedremo più avanti, che questo reato viene inserito tra quelli presupposto del D.Lgs. 231/01.
Danneggiamento di habitat e D.Lgs. 231/01
Altro reato introdotto nel codice penale dal D.Lgs. in questione è la distruzione o il deterioramento di un habitat naturale all'interno di un sito protetto. Anche questo reato, come vedremo, finisce tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/01.
Sempre l'art. 1 recita (comma 1, lettera b):
b) dopo l'articolo 733, è inserito il seguente:
" ART. 733-bis
(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto))
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.".
Anche qui il legislatore è voluto intervenire su casi di rilievo e non su attività umane con impatto trascurabile o tollerabile in un contesto di habitat protetto.
Il reato, come è chiaro, riguarda la distruzione o il deterioramento grave di un habitat naturale in un sito protetto.
Definizioni per i nuovi reati ambientali e D.Lgs. 231/01
Il D.Lgs. appena approvato qualifica anche in modo esplicito cosa sia una specie protetta e cosa sia un habitat protetto.
La specificazione viene fatta agli artt. 2 e 3:
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.
Corretto il doppio 25-novies e nuovo articolo nel D.Lgs. 231/01
Il D.Lgs. in esame ha risolto un refuso che si trascinava da tempo: il doppio articolo 25-novies. Come noto, per un errore del legislatore, probabilmente dovuto ad una corsa critica nell'approvazione, nel D.Lgs. 231/01 erano presenti due articoli 25-novies. Ora uno dei dei due è stato rinominato in art. 25-decies. Il testo aggiornato (nel numero ma non nella sostanza) dell'articolo è quindi:
Art. 25-decies ( Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci al'autorità giudiziaria). In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
Il D.Lgs. sulla tutela penale dell'ambiente introduce inoltre un nuovo articolo nel D.Lgs. 231/01, l'articolo 25-undecies, che recita:
ART. 25-undecies
(Reati ambientali)
1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i reati di cui all'articolo 137:
1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
b) per i reati di cui all'articolo 256:
1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
c) per i reati di cui all'articolo 257:
1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.".
Conclusioni sui reati ambientali nel D.Lgs. 231/01
Finalmente sono stati recepiti i vari reati ambientali nel contesto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs. 231/01).
In un prossimo articolo una discussione dettagliata dei vari reati ambientali presupposto al D.Lgs. 231/01. Nel frattempo rimaniamo in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto legislativo.
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