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110877422245_240x180Con la circolare prot. 297944 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 11/10/2010 sono stati forniti chiarimenti in merito agli obblighi di segnalazione per le operazioni sospette in contanti.

L'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 231/07 afferma "1. I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto e' desunto dalle caratteristiche, entita', natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacita' economica e dell'attivita' svolta dal soggetto cui e' riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attivita' svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. E' un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'art. 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro".

La lettura dell'articolo di cui sopra ha ingenerato in molti l'impressione che tutti i casi del tipo suddetto andassero segnalati come operazioni sospette. Ciò era però di difficile attuazione mancando dei criteri ben definiti che esplicitassero cosa si intendesse per, ad esempio, "frequente" o per "ingiustificato".

La circolare, in riferimento a questa affermazione, ha spiegato che non vi è obbligo di segnalazione di operazione sospetta in quanto il solo fatto di frequente ricorso (o ingiustificato)  a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'art. 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro, non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette, per la quale rimane quindi indispensabile una valutazione complessiva fondata su una serie di elementi sia di natura oggettiva che soggettiva.

La circolare spiega, infatti, che la segnalazione di operazione sospetta è il risultato di un processo di valutazione sia di aspetti oggettivi (tipologia dell'operazione, entità, natura) sia di aspetti soggettivi relativi al soggetto richiedente l'operazione o che la esegue. In tale processo dovranno essere inoltre incluse anche tutte quelle informazioni in possesso dell'intermediario finanziario tenuto all'obbligo di segnalazione e che hanno un peso non trascurabile nella valutazione complessiva. 

In poche parole è da intendersi che il ricorso a operazioni in contanti del tipo suddetto, pur non essendo un fattore scatenante l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, deve comunque essere preso come un indizio da cui far partire un'analisi più approfondita che, eventualmente, per il verificarsi di altri criteri, può portare alla suddetta segnalazione.

Una copia del testo della circolare è reperibile in formato PDF a questo link.

Logica dei Sistemi dell'ing. Luca Lezzerini è a vostra disposizione per valutare gli aspetti antiriciclaggio sia in relazione alla normativa vigente per gli intermediari finanziari (D.Lgs. 231/07), sia in merito alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs. 231/01). Per richieste di informazioni o preventivi gratuiti e senza impegno potete contattarci liberamente.