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Le nuove soglie per assegni e contanti in seguito alle modifiche della normativa antiriciclaggio.

Il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito in legge con modifiche dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010) fissa delle nuove soglie in materia di antiriciclaggio. Al fine di una più agevole consultazione, anche in riferimento alla circolare interpretativa, ne viene riportato un riassunto schematico. Nello schema non vengono riportate le sanzioni aggiornate. Si rimanda, comunque, al testo aggiornato del D.Lgs. 231/2007 per i dettagli.

Il trasferimento di contanti e/o titoli al portatore tra soggetti diversi è consentito solo quando il valore del trasferimento è inferiore a 5.000 euro. Non è consentito il frazionamento artificioso.

Assegni bancari, postali, circolari ecc. possono essere emessi in forma libera per importi inferiori a 5.000 euro. Rimane inalterata l'imposta di bollo 1,50 euro e la richiesta in forma scritta per avere la forma libera.

La soglia fissata è da intendersi per il singolo assegno. Non è previsto il cumulo di assegni (anche se nella stessa transazione) al fine di calcolare l'importo totale del trasferimento.

Gli assegni (bancari e postali) di importo maggiore o uguale a 5.000 euro devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario.

Gli assegni emessi all'ordine del traente (meglio noti come "assegni a me medesimo") continuano a non poter circolare.

I libretti al portatore in circolazione devono avere un saldo inferiore ai 5.000 euro. Quelli che eccedono tale soglia al 31 maggio 2010 devono essere ricondotti al di sotto di essa entro il 30 giugno 2011. 

Logica dei Sistemi dell'ing. Luca Lezzerini può aiutarvi nel mettervi a norma della disciplina antiriciclaggio. Contattateci pure per un preventivo gratuito.