Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/07)
Con la circolare prot. 297944 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 11/10/2010 sono stati forniti chiarimenti in merito agli obblighi di segnalazione per le operazioni sospette in contanti.
L'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 231/07 afferma "1. I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto e' desunto dalle caratteristiche, entita', natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacita' economica e dell'attivita' svolta dal soggetto cui e' riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attivita' svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. E' un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'art. 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro".
La lettura dell'articolo di cui sopra ha ingenerato in molti l'impressione che tutti i casi del tipo suddetto andassero segnalati come operazioni sospette. Ciò era però di difficile attuazione mancando dei criteri ben definiti che esplicitassero cosa si intendesse per, ad esempio, "frequente" o per "ingiustificato".
Contenuto delle istruzioni
La Banca d'Italia ha pubblicato sul proprio sito, al fine di avviare una pubblica consultazione, le istruzioni applicative del Regolamento CE 1781/2006 (riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi) che, per rafforzare la tracciabilità delle operazioni finanziarie a fini antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento al terrorismo, impone che vengano inserite informazioni sull'ordinante nei messaggi di pagamento.
Tali istruzioni verranno emanate ex art. 61 del D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 (e s.m.i.) e si rivolgono alla disciplina dettagliata di alcuni aspetti del Regolamento, anche in funzione delle valutazioni emerse in materia a livello internazionale. Sono state infatti tenute in considerazione le indicazioni del "Common understanding of the obligations imposed by the European Regulation 1781/2006 on the information on the payer accompanying funds transfers to payment service providers of payees" realizzato dalla Anti-Money Laundering Task Force (AMLTF) costituita in sede CEBS, CESR and CEIOPS.

Le nuove soglie per assegni e contanti in seguito alle modifiche della normativa antiriciclaggio.
Il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito in legge con modifiche dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010) fissa delle nuove soglie in materia di antiriciclaggio. Al fine di una più agevole consultazione, anche in riferimento alla circolare interpretativa, ne viene riportato un riassunto schematico. Nello schema non vengono riportate le sanzioni aggiornate. Si rimanda, comunque, al testo aggiornato del D.Lgs. 231/2007 per i dettagli.
Il trasferimento di contanti e/o titoli al portatore tra soggetti diversi è consentito solo quando il valore del trasferimento è inferiore a 5.000 euro. Non è consentito il frazionamento artificioso.
Assegni bancari, postali, circolari ecc. possono essere emessi in forma libera per importi inferiori a 5.000 euro. Rimane inalterata l'imposta di bollo 1,50 euro e la richiesta in forma scritta per avere la forma libera.
La soglia fissata è da intendersi per il singolo assegno. Non è previsto il cumulo di assegni (anche se nella stessa transazione) al fine di calcolare l'importo totale del trasferimento.
Proteggi la tua azienda da riciclaggio e ricettazione!
La recente normativa per il contrasto dei reati di riciclaggio e ricettazione (D.Lgs. 231/07 e s.m.i.) ha introdotto, tra i reati previsti dal D.Lgs. 231/01, riciclaggio, ricettazione e utilizzo di beni di provenienza illecita.
In sintesi: se un dipendente della vostra azienda compie uno di tali reati e l'azienda ne trae vantaggio, questa viene pesantemente sanzionata a meno che non abbia preso tutte le contromisure necessarie.
L'unico modo che la legge riconosce è la definizione di un modello organizzativo di gestione e controllo adeguato ed attuato che sia efficace.
Il problema, quindi, non è tanto rispettare la legge quanto prevenire realmente il reato! Cosa, questa, molto più difficile.
Se siete a rischio contattateci per una valutazione gratuita.
Se non siete certi di non essere a rischio chiedeteci una ricognizione gratuita presso la vostra azienda.
Non aspettate perché potrebbe essere troppo tardi!
I nostri consulenti vi possono supportare anche in tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa antiriciclaggio. Contattateci per un preventivo gratuito.

