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Abrogato il contributo forfettario di 50 euro per kWp nel conto scambioIl 9 giugno 2011, con la Delibera ARG/elt 72/11, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha abrogato il punto 2 della Delibera ARG/elt 184/08. 

Il punto abrogato, relativo al conto scambio negli impianti fotovoltaici, recitava:

"il GSE, entro trenta giorni successivi al termine del trimestre in cui è avvenuta la stipula della convenzione per lo scambio sul posto eroga un contributo pari a 50 euro per ogni kW di potenza dell'impianto.

Il predetto contributo viene gradualmente riassorbito con i successivi acconti e conguagli previsti dal GSE in applicazione della deliberazione n. 74/08."

In pratica, il GSE, in assenza di dati più precisi, emetteva un primo acconto forfettario da recuperare poi nelle erogazioni successive.

In seguito, la deliberazione ARG/elt 226/10 aveva modificato il TISP al fine semplificare e razionalizzare i flussi informativi necessari per lo scambio sul posto, affermando che:

"il valore in acconto del contributo in conto scambio, è definito sulla base del conguaglio dell'anno o degli anni precedenti affinché il valore erogato in acconto sia, con buona probabilità, prossimo a quello atteso a conguaglio; transitoriamente, nell'attesa di disporre di dati sufficienti per l'applicazione della predetta modalità di calcolo dell'acconto, è possibile definire formule convenzionali che mediamente permettano di erogare un contributo in acconto prossimo a quello atteso a conguaglio."

Inoltre, le Regole Tecniche del TISP prevedono che il primo acconto per lo scambio sul posto, erogato a seguito della stipula della convenzione, sia determinato sulla base di:

  • contributi unitari in conto scambio mediamente erogati dal GSE;
  • potenza dell'impianto fotovoltaico;
  • numero dei giorni in cui la convenzione risulta attiva nell'anno.
Questo meccanismo è più preciso del criterio inizialmente definito.

Queste modifiche hanno reso obsoleto il secondo punto della prima ARG/elt 184/08.

Per i dettagli si può far riferimento all'AEEG stessa.