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Fotovoltaico

L'energia del sole diventa energia elettrica.

Abrogato il contributo forfettario di 50 euro per kWp nel conto scambioIl 9 giugno 2011, con la Delibera ARG/elt 72/11, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha abrogato il punto 2 della Delibera ARG/elt 184/08. 

Il punto abrogato, relativo al conto scambio negli impianti fotovoltaici, recitava:

"il GSE, entro trenta giorni successivi al termine del trimestre in cui è avvenuta la stipula della convenzione per lo scambio sul posto eroga un contributo pari a 50 euro per ogni kW di potenza dell'impianto.

Il predetto contributo viene gradualmente riassorbito con i successivi acconti e conguagli previsti dal GSE in applicazione della deliberazione n. 74/08."

In pratica, il GSE, in assenza di dati più precisi, emetteva un primo acconto forfettario da recuperare poi nelle erogazioni successive.

In seguito, la deliberazione ARG/elt 226/10 aveva modificato il TISP al fine semplificare e razionalizzare i flussi informativi necessari per lo scambio sul posto, affermando che:

"il valore in acconto del contributo in conto scambio, è definito sulla base del conguaglio dell'anno o degli anni precedenti affinché il valore erogato in acconto sia, con buona probabilità, prossimo a quello atteso a conguaglio; transitoriamente, nell'attesa di disporre di dati sufficienti per l'applicazione della predetta modalità di calcolo dell'acconto, è possibile definire formule convenzionali che mediamente permettano di erogare un contributo in acconto prossimo a quello atteso a conguaglio."

Inoltre, le Regole Tecniche del TISP prevedono che il primo acconto per lo scambio sul posto, erogato a seguito della stipula della convenzione, sia determinato sulla base di:

  • contributi unitari in conto scambio mediamente erogati dal GSE;
  • potenza dell'impianto fotovoltaico;
  • numero dei giorni in cui la convenzione risulta attiva nell'anno.
Questo meccanismo è più preciso del criterio inizialmente definito.

Queste modifiche hanno reso obsoleto il secondo punto della prima ARG/elt 184/08.

Per i dettagli si può far riferimento all'AEEG stessa.

Calcolo del bonus per gli incentivi sul fotovoltaico in base al quarto conto energiaIl bonus per tipologia o applicazione

Il quarto conto energia riconosce dei bonus sulla tariffa incentivante per gli impianti fotovoltaici.

Un primo bonus è legato all'uso efficiente dell'energia.

Un altro è invece relativo a delle tipologie o applicazioni particolari di impianti fotovoltaici.

Quest'ultimo bonus è definito all'art. 14 comma 1:

Art. 14 - Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici

1 La componente incentivante della tariffa individuata sulla base dell'allegato 5 è incrementata con le modalità di cui all'articolo 12, comma 3, e con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale:

a) del 5% per gli impianti fotovoltaici diversi da quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), qualora i medesimi impianti siano ubicati in zone classificate alla data di entrata in vigore del presente decreto dal pertinente strumento urbanistico come industriali, miniere, cave o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati come definiti dall'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

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guida alle regole per l'iscrizione e la graduatoria del registro dei grandi impianti fotovoltaiciLa guida all'iscrizione nel registro dei grandi impianti

Sul sito del GSE è stata pubblicata la Guida per l'iscrizione al registro dei grandi impianti fotovoltaici (copia locale). Nella Guida sono definite anche i criteri di formazione delle graduatorie, ai sensi dell'art. 8 comma 9 del DM 05 maggio 2011 (Quarto Conto Energia).

Ai sensi del quarto conto energia vengono considerati "grandi impianti" tutti quelli con potenza superiore al MW (se posti su edifici), e tutti gli altri impianti (ossia quelli non su edifici) non operanti in regime di scambio sul posto, con l'esclusione degli impianti di qualunque potenza realizzati su edifici e aree delle Pubblica Amministrazione.

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La cumulabilità degli incentivi per il fotovoltaico con altri contributiCosa dice il Quarto Conto Energia sulla cumulabilità degli incentivi per il fotovoltaico

La cumulabilità delle tariffe incentivanti del quarto conto energia è ammessa, salvo alcuni casi particolari, principalmente con (art. 5 decreto):

a) contributi in conto capitale (ossia contributi per la realizzazione dell'impianto, a prescindere dalla sua produzione energetica, ndr) in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici aventi potenza nominale non superiore a 20 kW (cioè impianti fino a 20 kWp, ndr);

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Dopo il quarto conto energia gli incentivi per il fotovoltaico sono a portata di mano ma ancora per poco. Premessa

Il decreto interministeriale approvato ieri 5 maggio, meglio noto come IV conto energia, contiene numerose novità. in questo articolo presentiamo quelle di impatto più immediato che, come è facile osservare, si trovano nel titolo I.

La suddivisione in piccoli e grandi impianti e l'introduzione di un limite alla potenza massima incentivabile sono le due modifiche più significative che saranno trattate in questo articolo.

Piccoli e grandi impianti

La prima grande novità è la suddivisione degli impianti in due nuove categorie. Oltre agli impianti su edifici si aggiunge la classificazione di piccoli e grandi impianti.

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