Introduzione
In questo articolo cercheremo di fare chiarezza, mettendoli a confronto, tra i vari tipi di incentivi per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili (IAFR).
In particolare tratteremo dei certificati verdi, della tariffa omnicomprensiva e del conto scambio.
Certificati verdi
Si tratta di attestazioni che certificano la qualita' e la quantita' dell'energia prodotta da fonti rinnovabili.
Sono rilasciati dal GSE a produttori di energie da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico.
Sono utilizzati (acquistati) dai produttori di energia elettrica da fonti non rinnovabili in quanto vincolati da c.d. Decreto Bersani a produrre una certa % di energia pulita. Tale vincolo puo' essere pero' soddisfatto in due modi: producendo energia pulita direttamente o acquistando su un apposito mercato i certificati verdi.
Il mercato e' gestito dal GME (Gestore Mercato Elettrico).
Tariffa omnicomprensiva
La tariffa omnicomprensiva e' stata introdotta dall'art. 2 comma 145 della legge 244/2007 "Finanziaria 2008".
La tariffa omnicomprensiva puo' essere richiesta in alternativa ai certificati verdi. Si ha diritto a tale scelta nel caso delle seguenti tipologie di impianti:
- eolici fino a 200 kW
- geotermici
- a moto ondoso e forza maremotrice
- idraulica e idroelettrica
- rifiuti biodegradabili
- biomasse e biogas prodotti da attivita' agricole (zootecnia inclusa) o forestale
- gas di discarica e gas residui da processi di depuazione di altri biogas.
La tariffa omnicomprensiva e' stata attuata con il decreto del 18 dicembre 2008, oggi noto come "Decreto Rinnovabili". Il decreto attuativo era infatti previsto dal comma 150 dell'art. 2 della finanziaria 2008.
Lo scopo della tariffa omnicomprensiva e' agevolare la costruzione di impianti di piccole dimensioni e si applica solo a quelli che hanno ottenuto la qualifica di impianti alimentati da fonti rinnovabili (IAFR), qualifica emessa dal GSE, a partire dal 1/01/2008.
Per impianti di piccole dimensioni si intendono impianti di potenza media nominale annua <= 200 kW, nel caso dell'eolico, o fino a 1 MW negli altri casi.
Come evidente, la tariffa omnicomprensiva mira a incentivare impianti con fonti rinnovabili diverse da quella solare (aspetto chiaramente esplicitato al comma 2 dell'art. 3 della finanziaria 2008.
La tariffa omnicomprensiva e' funzione del tipo di fonte. Il suo importo è fissato dalla tabella 3 citata all'art. 2 comma 145 della legge 244/2007.
| Fonte | Tariffa Omnicomprensiva (€cent/kWh) |
| Eolica (fino a 200kW) | 30 |
| Geotermica | 20 |
| Moto ondoso e maremotrice | 34 |
| Idraulica ma differente da quella al punto precedente | 22 |
Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e controllo previsto dal Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19/01/2009 | 28 |
| Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e controllo previsto dal Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19/01/2009 | 18 |
Come si può notare dalla tabella precedente, vi è una notevole differenza tra gli oli vegetali tracciabili e quelli non.
La tariffa omnicomprensiva e' concessa per un periodo di 15 anni e si suddivide in due componenti: incentivo e prezzo dell'eneregia.
Il produttore che beneficia della tariffa omnicomprensiva non puo' rivendere energia in altro modo. Inoltre la tariffa omnicomprensiva viene erogata solo per la parte ceduta alla rete e non per gli autoconsumi (a differenza dei certificati verdi).
La tariffa omnicomprensiva non e' compatibile con il meccanismo di scambio sul posto, anche se e' consentito passare dall'uno all'altra.
Incentivo in conto energia
L'incentivo in conto energia consiste nella vendita dell'energia prodotta ad una tariffa "molto conveniente" in quanto incentivata mediante un apposito contributo in proporzione all'energia prodotta. Per i dettagli si veda un precedente articolo sull'argomento.
Incentivo in conto scambio
Lo scambio sul posto è quel meccanismo per cui il soggetto che produce energia principalmente per le proprie necessità può immettere in rete la quantità di energia che supera i propri bisogni. Tale meccanismo si chiama "Scambio sul Posto" e viene spesso abbreviato in SSP.
Inizialmente il conto scambio non prevedeva la remunerazione dell'energia in surplus che veniva rilasciata in rete ma si limitava a tenere traccia di questo scambio accendendo un credito in termini energetici (e non monetari, quindi). Tale credito di energia poteva essere consumato dal soggetto produttore riprendendo gratuitamente dalla rete una quantità pari di energia. Esso valeva per i tre anni successivi senza la necessità di sostenere alcun costo. Inoltre, come ben spiegato nella circolare 46/2007 dell'Agenzia delle Entrate, esso era fiscalmente irrilevante (si noti come lo scambio distanziato nel tempo di energia può portare, a seguito dell'aumento delle tariffe, a vere e proprie "plusvalenze" e quindi la precisazione dell'Agenzia delle Entrate è stata tutt'altro che pleonastica).
Dal 1 gennaio 2009, a seguito della Deliberazione 3 giugno 2008 - ARG/elt 74/08, l'incentivo è diventato un vero e proprio contributo economico per cui il produttore che immette in rete il proprio surplus di produzione energetica riceve dal GSE un contributo cosiddetto "in conto scambio", comportando così una vendita vera e propria.
In sostanza il lo Scambio su Posto è così strutturato: l'utente/produttore conferisce l'energia prodotta nella rete elettrica (sotto controllo del GSE); il GSE riceve tale energia e la vende sul mercato; l'utente/produttore acquista l'energia che gli è necessaria direttamente dal fornitore prescelto (Enel, Acea,....) pagandola al prezzo di mercato; il GSE corrisponde all'utente un contributo "in conto scambio" allo scopo di rimborsarlo di un costo, quello per l'acquisto dell'energia, che in realtà non avrebbe dovuto sostenere nei limiti dell'energia autoprodotta.
Tale contributo è quantificato in misura pari al minore tra il controvalore dell'energia conferita e il valore dell'energia prelevata su fornitura e sarà al netto dell'IVA pagata.
Anche su questo punto l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata con la Risoluzione 13/E del 20 gennaio 2009, stabilendo però che, in sostanza, gli utenti/produttori che percepiscono il contributo in conto scambio sono da configurarsi, in generale, come produttori e venditori di energia e devono quindi adempiere alle relative obbligazioni fiscali (ampiamente descritte nella circolare n. 46 del 19 luglio 2007).
In sintesi, citando dalla Risoluzione 13/E:
"1) Persona fisica o ente non commerciale
a) impianti posti al servizio dell'abitazione o della sede dell'ente non commerciale, fino a 20 kw di potenza:
qualora l'impianto, per la sua collocazione (ad esempio, sul tetto dell'abitazione o su un'area di pertinenza), risulti installato essenzialmente per fare fronte ai bisogni energetici dell'abitazione o sede dell'utente (ovvero per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc. e, a tal fine, l'impianto risulti posto direttamente al servizio dell'abitazione o della sede medesima) si ritiene che l'immissione di energia in rete per effetto del servizio di scambio sul posto non concretizzi lo svolgimento di una attività commerciale abituale e che il relativo contributo in conto scambio erogato dal GSE non assuma rilevanza fiscale.
Diversamente, se l'impianto è di potenza superiore a 20kw, nella considerazione che impianti di dimensioni maggiori siano realizzati da soggetti che debbano soddisfare esigenze diverse da quelle strettamente privatistiche di una abitazione o di una sede di un ente non commerciale, l'energia prodotta e immessa in rete dovrà essere considerata come ceduta alla rete medesima nell'ambito di un'attività commerciale (vendita di energia) e il contributo in conto scambio costituirà un corrispettivo rilevante sia ai fini dell'IVA che delle imposte dirette. In tale ultimo caso, gli utenti dovranno emettere fattura nei confronti del GSE in relazione al corrispettivo di cessione;
b) impianti diversi:
quando l'impianto, per la sua collocazione, non risulti posto al servizio dell'abitazione o della sede dell'utente (ad esempio, perché situato su un'area separata dall'abitazione e non di pertinenza della stessa), l'energia immessa in rete per effetto del servizio di scambio sul posto dovrà essere considerata ceduta alla rete medesima nell'ambito di un'attività commerciale, perciò rilevante sia ai fini dell'IVA che delle imposte dirette. Gli utenti, quindi. dovranno emettere fattura nei confronti del GSE in relazione al corrispettivo di cessione;
2) Imprenditore o soggetto passivo IRES
il contributo in conto scambio costituirà un corrispettivo rilevante sia ai fini dell'IVA che delle II.DD.; l'utente dovrà emettere fattura nei confronti del GSE in relazione al corrispettivo di cessione;
3) Lavoratore autonomo
il contributo in conto scambio costituirà un corrispettivo rilevante ai fini dell'IVA e delle II.DD., tuttavia, poiché tale corrispettivo è relativo allo svolgimento di un'attività diversa da quella professionale esercitata, il contribuente dovrà tenere per la produzione e cessione di energia una contabilità separata ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e fatturare al GSE l'importo percepito."
Trattamento fiscale della tariffa omnicomprensiva
Queste ultime considerazioni dell'Agenzia delle Entrate sono state poi estese a tutte le fonti di energia rinnovabile. In pratica il principio in base a cui si distingue se la cessione di energia configura una vendita (e quindi ha un rilievo ai fini fiscali) o meno è stata trasposta con la Risoluzione 88/2010 che ha stabilito che:
- la tariffa omnicomprensiva persegue l'identico fine incentivante della tariffa corrisposta ai titolari di impianti fotovoltaici;
- che la cessione di energia non ha rilevanza ai fini dell'IVA se si tratta di soggetti titolari di impianto eolico o da altre fonti, posto a servizio dell'abitazione o della sede dell'Ente oppure di impianti fino a 20kW;
- che l'immissione in rete nel caso precedente non configura attività commerciale abituale
Quindi la tariffa omnicomprensiva, erogata a persone fisiche, enti non commerciali, condomini che non esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo, titolari d'impianti fino a 20 kW di potenza posti a servizio dell'abitazione o della sede dell'Ente non è imponibile IVA ma costituisce reddito (ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i del TUIR) ai fini delle imposte dirette e deve essere riportata nella sezione redditi diversi.
Se, invece, la tariffa omnicomprensiva è erogata a un lavoratore autonomo o commerciale, viene considerata come "cessione di beni effettuata nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni" (ai sensi dell'art. 1 del DPR 633/1972) e quindi si tratta di un corrispettivo soggetto ad IVA, ossia è ritenuta un reddito di natura commerciale. Lo stesso nel caso in cui l'impianto abbia una potenza superiore ai 20 kW o nel caso in cui gli impianti, pur essendo inferiori a 20 kW, non siano posti a servizio dell'abitazione o della sede dell'Ente.
Conclusioni
Logica dei Sistemi dell'ing. Luca Lezzerini è a vostra disposizione per aiutarvi nella scelta della modalità più conveniente per sfruttare le energie da fonti rinnovabili. Non esitate a contattarci, senza impegno da parte vostra, per richieste di chiarimento e approfondimento.

