La produzione di biogas è assimilabile a un trattamento rifiuti?
Una domanda che ci viene spesso posta, seppur in forme diverse, è se un impianto di produzione di biogas possa essere assimilato ad un impianto di trattamento o di smaltimento di rifiuti.
La risposta è, molto semplicemente, negativa. Un impianto a biogas è un impianto di produzione energia elettrica. Non è un impianto di trattamento rifiuti né un impianto per il loro smaltimento.
Per comprendere le ragioni giustificative di tale affermazione basta leggere il Testo Unico sull’Ambiente, il D.Lgs. 156/2006. All’art. 183 viene definito il concetto di “rifiuto” come “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”. In questa definizione sembrerebbe essere chiaro che il materiale organico destinato al biogas non è “rifiuto” visto che viene appositamente stoccato e trattato per produrre energia.
Purtroppo, in effetti, la questione viene complicata dalla definizione di “smaltimento” in cui il Codice dell’Ambiente, sempre all’articolo 183, riporta la definizione seguente: “qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L’Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento.” Leggendo l’Allegato B in questione si trovano le seguenti voci:
Allegati alla Parte Quarta
Allegato B
N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.
Operazioni di smaltimento
D1 Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica)
D2 Trattamento in ambiente terrestre (a esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
D3 Iniezioni in profondità (a esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi. In cupole saline o faglie geologiche naturali)
D4 Lagunaggio (a esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
D5 Messa in discarica specialmente allestita (a esempio sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12
D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
D10 Incenerimento a terra
D11 Incenerimento in mare
D12 Deposito permanente (a esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)
D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12
D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
In queste voci non è compreso nulla che sembri richiamare la produzione di biogas ma l’elenco viene definito non esaustivo e quindi, dalla definizione, sembrerebbe essere possibile considerare il biogas come un trattamento rifiuti non presente nell’allegato B suddetto.
Il termine importante, però, da sottolineare, è “secondario”. La definizione in questione, infatti, stabilisce come secondario il “recupero di energia”. Nel caso del biogas questo è il fenomeno primario a cui mira il processo e non un effetto collaterale del trattamento delle sostanze organiche.
La sentenza 6117 del Consiglio di Stato sul Biogas
Il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 6117 del 07/10/2009, ha definitivamente chiarito la questione affermando “Quanto agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, va rilevato che non si tratta affatto di impianti che smaltiscano o trattino in qualche modo rifiuti; si tratta, invece, di impianti che producono energia, mediante quel particolare procedimento che si concretizza nel cosiddetto biogas, per cui vengono inizialmente introdotti elementi organici che procedono ad un’attività riproduttiva rispetto alle sostanze immesse, donde la caratteristica relativamente alla quale i residui in parola non sono utilizzati per essere smaltiti o in qualche modo trattati, ma servono solo per iniziare l’attività di decomposizione delle sostanze immesse, ai fini della produzione energetica.”
In questa parte del testo si evince facilmente che l’impianto a biogas nasce per utilizzare sostanze che, altrimenti, sarebbero state destinate a diventare rifiuti ma che, grazie a questo sistema, sono “l'avvio delle attività di decomposizione ... ai fini della produzione energetica”, processo tipico di un impianto di produzione di energia (in questo caso da fonte rinnovabile), cosa sostanzialmente diversa da un impianto di trattamento/smaltimento rifiuti.
Inoltre la sentenza prosegue con “Il fatto che inizialmente, all’atto dell’avvio dell’impianto, vi fosse l’immissione di sostanze organiche, rifiuti animali in senso lato, non determina solo per questo la classificazione dell’impianto fra quelli afferenti al trattamento dei rifiuti, in quanto le sostanze organiche suddette, lungi dall’essere l’oggetto del trattamento, ne sono invece uno strumento operativo, con il quale l’impianto funziona, alla stregua di un meccanismo di messa in moto.”
Questo passo ribadisce il concetto sopra esposto e rinforza l’aspetto di utilizzo di sostanze per produrre energia, sostanze che altrimenti, in mancanza di tale tecnologia, sarebbero state considerate rifiuti. In pratica, dice la sentenza, la tecnologia a biogas consente di utilizzare come fonte energetica primaria di un impianto per la generazione di energia elettrica, l’energia rinnovabile proveniente da materiali che prima erano considerati rifiuti e che ora, proprio grazie all’impianto a biogas, divengono “carburante”.
Infine, la sentenza aggiunge una precisazione molto importante sulla necessità della VIA: “Né rientrano gli impianti medesimi nell’ambito delle industrie insalubri, non essendo i medesimi menzionati fra quelli e non potendo peraltro operare l’analogia nella materia della elencazione degli impianti che rientrano nella insalubrità, nelle varie classi in cui essa consiste. Pertanto gli impianti di questo tipo non sottostanno alla Valutazione di Impatto Ambientale.”
Quest’ultimo aspetto, sebbene di minore attinenza al presente articolo, è comunque di grande importanza perché porta ad una semplificazione non trascurabile dell’iter autorizzativo.
Il biogas come fonte rinnovabile e non come trattamento rifiuti
In conclusione, come si è ben compreso, secondo il Consiglio di Stato, il biogas non è assimilabile ad un impianto di trattamento e/o smaltimento dei rifiuti né è soggetto alla Valutazione di Impatto Ambientale.
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