Biogas
La produzione di biogas è assimilabile a un trattamento rifiuti?
Una domanda che ci viene spesso posta, seppur in forme diverse, è se un impianto di produzione di biogas possa essere assimilato ad un impianto di trattamento o di smaltimento di rifiuti.
La risposta è, molto semplicemente, negativa. Un impianto a biogas è un impianto di produzione energia elettrica. Non è un impianto di trattamento rifiuti né un impianto per il loro smaltimento.
Per comprendere le ragioni giustificative di tale affermazione basta leggere il Testo Unico sull’Ambiente, il D.Lgs. 156/2006. All’art. 183 viene definito il concetto di “rifiuto” come “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”. In questa definizione sembrerebbe essere chiaro che il materiale organico destinato al biogas non è “rifiuto” visto che viene appositamente stoccato e trattato per produrre energia.
Purtroppo, in effetti, la questione viene complicata dalla definizione di “smaltimento” in cui il Codice dell’Ambiente, sempre all’articolo 183, riporta la definizione seguente: “qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L’Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento.” Leggendo l’Allegato B in questione si trovano le seguenti voci:

