L’articolo 30 del D. Lgs. 81/2008
L’art. 30 del D.Lgs. 81/08 ha introdotto una definizione più esplicita del modello esimente nel caso di reati presupposto relativi all’art. 25-septies del D.Lgs. 231/01.
Il testo dell’articolo (primi quattro commi) recita infatti così:
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attivita’ di sorveglianza sanitaria;
e) alle attivita’ di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attivita’ di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonche’ un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresi’ prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneita’ delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attivita’ in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
Essendo in questo articolo esplicitati una serie di ulteriori requisiti in relazione al modello avente efficacia esimente, è evidente che l’adeguamento o la realizzazione di un modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01 pone non pochi “problemi” di conformità al requisito nel momento in cui viene affrontato, in particolare nel caso in cui si vogliano considerare i differenti standard per cui vale la presunzione di capacità esimente (OHSAS e UNI INAIL).
In questo articolo si vuole avviare una riflessione sull’Organismo di Vigilanza.
I requisiti dell’Organismo di Vigilanza secondo il D.Lgs. 231/01
Il D.Lgs. 231/01 prevede i seguenti requisiti per l’OdV:
- Art. 6, comma 1, lettera b: b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e’ stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- Art. 6, comma 1, lettera d: d) non vi e’ stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b)
- Art. 6, comma 2, lettera d: d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;
In pratica l’OdV, secondo il D.Lgs. 231/01 deve: vigilare, curare l’aggiornamento, avere autonomi poteri di iniziativa e di controllo, ricevere appositi flussi informativi.
Quando, però, si va a coniugare questo insieme di caratteristiche con quanto previsto nell’art. 30 emergono dei punti da approfondire.
I requisiti “impliciti” nell’art. 30
L’art. 30, al comma 5, indica i modelli basati sullo standard OHSAS 18001:2007 e sulle Linee Guida UNI INAIL 2001 come esimenti per le parti corrispondenti.
Non è chiaro come l’Organismo di Vigilanza vada a configurarsi in tale contesto: deve essere considerato coinvolto in quanto specificato al comma 1 lettera h “h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate“? Oppure si tratta di un processo che si rivolge ad altri?
Se si va a guardare la lettera f, sempre comma 1, ci si può porre una domanda simile: l’Organismo di Vigilanza deve essere coinvolto nei processi relativi a “f) alle attivita’ di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;“?
Analogamente per altri punti dell’art. 30 (ad esempio il rispetto dei requisiti legislativi) ci si chiede se l’OdV è l’entità corretta a cui assegnare determinati compiti.
Una prima serie di riflessioni
Se l’Organismo di Vigilanza si deve occupare dei processi appena enunciati, cosa significa ciò in termini di composizione dell’OdV? E’ evidente, infatti, che dovrà includere professionalità specifiche. Ma potrebbe sembrare (e lo è) non corretto che l’OdV si occupi di attività di monitoraggio di primo livello quando poi, fisicamente, non è presente in prima linea. E’ quindi evidente che, se vi deve essere coinvolgimento dell’OdV nei processi di cui sopra, di certo non potrà svolgere il primo livello di monitoraggio.
Cosa dire del secondo livello di monitoraggio? Questo livello potrebbe essere assegnato all’Organismo di Vigilanza? L’argomento sarà approfondito in un successivo articolo.
Come conciliare i processi di cui sopra con quello che è previsto dal comma 4 dell’art 30: “4. Il modello organizzativo deve altresi’ prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneita’ delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attivita’ in relazione al progresso scientifico e tecnologico.” con quanto esposto nelle righe precedenti?
In sintesi: da un lato l’art. 30 introduce numerosi dettagli esplicativi, dall’altro crea delle aree di ambiguità e dei pleonasmi che potrebbero confondere le idee.
Conclusioni
Scopo di questo articolo era porre le premesse per una serie di riflessioni più approfondite. Una prima conclusione può però già essere tratta: la definizione del ruolo dell’Organismo di Vigilanza nel contesto definito dall’art. 30 del D. Lgs. 81/08 deve essere tale da non creare falle nel sistema di prevenzione del reato ma, al tempo stesso, non deve far cadere il redattore del modello nella trappola di assegnare responsabilità operative all’OdV o di caricarlo di un lavoro tecnico che, tutto sommato, non gli compete.